Cassazione Civile, Ordinanza n. 20964/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
Un soggetto aveva agito in giudizio per ottenere la restituzione di euro 33.166,66, affermando di averli consegnati all'altra parte mediante assegno bancario a titolo di prestito. La convenuta aveva invece negato l'esistenza di un mutuo, sostenendo che la somma fosse stata elargita come liberalità in considerazione dell'assistenza prestata da lei, quale convivente more uxorio del fratello dell'attore, durante la convivenza protrattasi fino alla morte del convivente. Il tribunale aveva accolto la domanda restitutoria; la corte d'appello aveva riformato la decisione, ritenendo che la parte attrice non avesse dato prova del titolo costitutivo del proprio diritto alla restituzione e che le circostanze concrete fossero compatibili con una dazione non restitutoria. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 1421, 770, 782 c.c. e 345 c.p.c., sostenendo che, una volta ravvisata una donazione, il giudice d'appello avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la nullità del negozio per difetto della forma richiesta per la donazione e che il tema non fosse stato correttamente trattato in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha chiarito che la sentenza d'appello non aveva accolto la tesi della validità di una donazione, ma aveva semplicemente escluso che il solvens avesse fornito la prova del fatto costitutivo della pretesa restitutoria, in coerenza con il principio secondo cui chi chiede la restituzione di una somma di denaro deve provare non solo la consegna, ma anche il titolo da cui deriva l'obbligo di restituzione. Il richiamo della corte di merito alle circostanze di fatto idonee a sorreggere un motivo di liberalità è stato letto come valutazione complessiva del quadro probatorio, non come accertamento di una donazione da invalidare d'ufficio. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1421 c.c.
è richiamato nel motivo di ricorso per sostenere il dovere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità del negozio, ma la Corte non accoglie la censura perché esclude che la decisione impugnata abbia fondato il rigetto su un accertamento di donazione valida o invalida
art. 770 c.c.
è evocato dal ricorrente in relazione alla qualificazione della dazione come liberalità/donazione, ma la Corte non basa la propria decisione su tale norma
art. 782 c.c.
è richiamato dal ricorrente per il requisito formale della donazione, ma la Corte ritiene non pertinente la doglianza perché la sentenza d'appello non ha deciso nel senso dell'esistenza di una donazione
art. 345 c.p.c.
è indicato nel motivo di ricorso, ma la Corte non ravvisa la denunciata violazione, poiché il punto decisivo resta la prova del titolo della pretesa restitutoria
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente, in caso di inammissibilità del ricorso, di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
è il parametro di riferimento per determinare l'ulteriore importo del contributo unificato richiamato nel dispositivo
Massime di principio
- Chi agisce per la restituzione di una somma di denaro non può limitarsi a provare la mera consegna, ma deve dimostrare anche il titolo giuridico che fonda l'obbligo di restituzione.
- La contestazione del convenuto circa la diversa causale della dazione non integra, di per sé, un'eccezione in senso sostanziale idonea a invertire l'onere della prova.
- Se la domanda di restituzione è proposta in modo specifico su un determinato contratto, il giudice deve verificare rigorosamente la prova di quel titolo; tuttavia, la valutazione deve essere compiuta alla luce di tutte le circostanze del caso concreto e delle difese svolte dalle parti.
- Il riferimento del giudice di merito a circostanze compatibili con una liberalità non equivale necessariamente ad accertare l'esistenza di una donazione, potendo servire soltanto a escludere la prova del fatto costitutivo della pretesa restitutoria.
- La doglianza per omesso rilievo d'ufficio della nullità di una donazione è infondata quando la decisione impugnata non sia fondata su un accertamento positivo della donazione stessa, ma sull'insufficienza probatoria della domanda di restituzione.
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