Cassazione Civile, Ordinanza n. 12270/2026 del 01/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (operatore)
La controversia
Una società utilizzatrice del servizio di telefonia ha agito in via sommaria ex art. 702-bis c.p.c. chiedendo l'ordine di riattivazione del servizio asseritamente interrotto illegittimamente e il risarcimento dei danni/subordinati indennizzi per il disservizio. La Corte d'appello aveva rigettato l'appello avverso l'ordinanza di primo grado, ritenendo, in sintesi, improcedibile la domanda per mancato previo tentativo obbligatorio di conciliazione e comunque non dimostrato il pregiudizio subito. In cassazione la ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c. perché la domanda sarebbe stata dichiarata improcedibile per mancato esperimento della conciliazione AGCOM, senza eccezione di controparte; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 132 n. 4 c.p.c. per errata distribuzione dell'onere della prova; 3) violazione degli artt. 1218, 1559 e 2729 c.c. e degli artt. 115, 116 e 132 n. 4 c.p.c. per avere imputato al creditore del servizio l'onere di provare l'inadempimento e per avere valorizzato in modo incongruo la sola fattura prodotta; 4) violazione degli artt. 1382 e 2697 c.c. e dell'art. 132 n. 4 c.p.c. per il rigetto della domanda di indennizzi contrattuali previsti dalla Carta dei servizi, assumendo che la prova fosse stata erroneamente ritenuta mancante; 5) violazione dell'art. 113, comma 1, e dell'art. 132 n. 4 c.p.c., nonché della delibera AGCOM 73/11/CONS e ss.mm.ii., sostenendo che il giudice avrebbe dovuto applicare il regolamento sugli indennizzi anche a prescindere da una specifica deduzione processuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito, con riferimento al primo motivo, che per le controversie in materia di telecomunicazioni il mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione comporta improcedibilità della domanda e non improponibilità, con conseguente necessità per il giudice di sospendere il processo e assegnare un termine per l'esperimento della conciliazione, non potendosi fondare su tale profilo una definizione della soccombenza virtuale come se la domanda fosse definitivamente infondata. Tuttavia, i motivi secondo, terzo, quarto e quinto sono stati dichiarati inammissibili: i primi due perché tendevano a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e non riproducevano adeguatamente gli atti e documenti richiamati, in violazione del principio di autosufficienza; il quarto perché dagli atti risultava che l'indennizzo dovuto era già stato corrisposto e non era stato allegato ulteriore pregiudizio; il quinto perché la questione sull'applicazione del regolamento AGCOM sugli indennizzi non risultava specificamente dedotta nei gradi di merito ed era quindi nuova in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese, oltre alla somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
Indica il procedimento sommario di cognizione utilizzato per introdurre la domanda di riattivazione del servizio e risarcimento/indennizzo.
art. 115 c.p.c.
La censura relativa alla motivazione sulla improcedibilità è stata esaminata ma non ha condotto all'accoglimento.
art. 2697 c.c.
Richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili perché miravano a una rivalutazione del merito.
art. 1218 c.c.
Richiamato per sostenere la responsabilità da inadempimento del fornitore del servizio.
art. 1559 c.c.
Citato dal ricorrente nel contesto della dedotta errata valutazione dell'inadempimento nel rapporto di fornitura.
art. 2729 c.c.
Richiamato a sostegno della censura sulla prova presuntiva, ma senza accoglimento.
art. 132, n. 4, c.p.c.
Invocato per denunciare asseriti vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili o comunque non decisive.
art. 1382 c.c.
Richiamato con riferimento agli indennizzi contrattuali previsti dalla Carta dei servizi.
art. 113, comma 1, c.p.c.
Invocato per sostenere l'obbligo del giudice di applicare il regolamento AGCOM sugli indennizzi.
art. 96, comma 3, c.p.c.
Applicato dalla Corte per la condanna della ricorrente a una somma ulteriore per lite temeraria, oltre alle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 11, L. 249/1997
«non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione»
Per le controversie in materia di telecomunicazioni è obbligatorio il previo tentativo di conciliazione; la sua omissione determina improcedibilità, non improponibilità, e impone la sospensione del giudizio per consentirne l'esperimento.
art. 5 del d.lgs. 28/2010
Richiamato in via comparativa per affermare che anche il mancato esperimento della mediazione obbligatoria comporta rinvio/sospensione del giudizio e non estinzione della pretesa.
Massime di principio
- Nelle controversie soggette a conciliazione obbligatoria, il mancato previo esperimento del tentativo determina improcedibilità della domanda, ma il giudice deve sospendere il processo e assegnare un termine per consentire il completamento della procedura, preservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda.
- In cassazione non è consentito trasformare le censure in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio o di ricostruzione alternativa dei fatti accertati dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: gli atti e documenti sui quali si fonda la censura devono essere specificamente indicati e, per la parte rilevante, riprodotti o comunque resi agevolmente individuabili, altrimenti la censura è inammissibile.
- La deduzione relativa a un regolamento o a una specifica disciplina settoriale non può essere introdotta per la prima volta in cassazione se implica accertamenti di fatto o non risulta specificamente trattata nei gradi di merito.
- L'indennizzo non può essere riconosciuto in via automatica se risulta già corrisposto quanto dovuto e non è allegato/provato un ulteriore pregiudizio risarcibile.
- La soccombenza può giustificare, oltre alle spese, anche la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. quando ne ricorrano i presupposti di legge.
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