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Sentenza

Sentenza n. 397/2026 - Palermo, Sezione 5

per l’accertamento - DELL’ILLEGITTIMITÀ DELL’INERZIA SERBATA DALL’ASSESSORATO REG.LE TERRITORIO E AMBIENTE SULL’ISTANZA ACQUISITA IL 25/6/2025, PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI VERIFICA DI OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI AMBIENTALI RACCHIUSE NEL DECRETO 26/1/2023, PER IL PROGETTO DI IMPIANTO AGRIVOLTAICO “AGRABONA” NEL COMUNE DI LICATA; e per la condanna - DELL’AMMINISTRAZIONE A DEFINIRE IL PROCEDIMENTO CON ATTO ESPRESSO.

Giustizia amministrativa202501873

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: inerzia dell'amministrazione regionale sull'istanza di avvio della procedura di verifica di ottemperanza alle prescrizioni ambientali relative a un progetto di impianto agrivoltaico

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha proposto un'azione diretta ad accertare l'illegittimità dell'inerzia serbata dall'amministrazione regionale sull'istanza acquisita il 25 giugno 2025, relativa all'avvio della procedura di verifica di ottemperanza alle prescrizioni ambientali contenute nel decreto del 26 gennaio 2023 per un impianto agrivoltaico. Ha inoltre chiesto la condanna dell'amministrazione a concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Nel corso del giudizio, l'amministrazione ha adottato il D.D.G. 16 gennaio 2026, n. 11, concludendo positivamente l'iter di verifica di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente secondo cui l'amministrazione aveva concluso positivamente il procedimento nelle more del giudizio. La domanda sul silenzio è quindi divenuta priva di oggetto. Le spese di lite sono state poste a carico dell'amministrazione regionale secondo il principio della soccombenza virtuale, poiché l'intervento amministrativo è sopravvenuto nel corso del giudizio e ha soddisfatto la pretesa azionata; sono state liquidate in 1.500 euro, oltre oneri di legge.

Massime di principio

  • Quando, durante un giudizio avverso il silenzio, l'amministrazione adotta il provvedimento espresso richiesto e soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere anziché pronunciarsi nel merito sull'inerzia originaria.
  • In caso di cessazione della materia del contendere determinata dalla sopravvenuta definizione del procedimento amministrativo, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale sarebbe stato l'esito della controversia sull'inerzia contestata.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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