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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08651/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal mancato riconoscimento, da parte dell'ente previdenziale, di 150 giornate di lavoro agricolo riferite all'anno 2011 e dalla conseguente cancellazione/disconoscimento ai fini dell'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli. Il lavoratore ha agito per ottenere la reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli e l'aggiornamento dell'estratto contributivo. La Corte d'appello ha ritenuto maturata la decadenza ex art. 22 del D.L. n. 7 del 1970, individuando il dies a quo nella pubblicazione telematica del secondo elenco nominativo trimestrale del 2014 sul sito dell'istituto, dal 15 al 30 settembre 2014, ritenendo da tale pubblicazione chiaramente desumibile il disconoscimento. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente ha denunciato falsa applicazione dell'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970, sostenendo che il termine di decadenza sarebbe dovuto decorrere dalla data di rilascio dell'estratto conto assicurativo e non dalla pubblicazione dell'elenco del 30 settembre 2014, che a suo dire non conterrebbe alcun disconoscimento. Con il secondo motivo ha censurato l'aggiornamento contributivo, ma la censura è rimasta assorbita.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura relativa alla decorrenza della decadenza mirasse, in realtà, a contestare la ricostruzione della fattispecie concreta compiuta dal giudice di merito circa il contenuto degli elenchi di variazione e il momento del disconoscimento, profilo non deducibile come violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., ma eventualmente scrutinabile solo nei limiti del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., non ritualmente prospettato. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato. La Corte ha inoltre precisato che la disciplina dell'art. 152 disp. att. c.p.c. non era applicabile, perché il giudizio non aveva ad oggetto diretto una prestazione previdenziale o assistenziale, ma l'accertamento presupposto del rapporto di lavoro agricolo.

Norme richiamate

  • art. 22 del D.L. n. 7 del 1970 convertito nella L. n. 83 del 1970

    disciplina la decadenza dall'azione giudiziaria in materia di disconoscimento/reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli; la Corte ribadisce che, una volta maturata la decadenza, è precluso l'accertamento del rapporto di lavoro agricolo e dei diritti connessi.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta e non la contestazione della ricostruzione dei fatti di causa.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    la censura sulla ricostruzione dei fatti storici è eventualmente deducibile solo come vizio motivazionale, nei limiti rigorosi previsti dalla norma.

  • Cass., sez. un., nn. 8053 e 8054 del 2014

    richiamate per il principio secondo cui il vizio motivazionale va prospettato nei limiti attualmente consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    la disciplina sulle spese nei giudizi previdenziali non si applica quando la domanda non ha ad oggetto diretto una prestazione previdenziale o assistenziale, ma un accertamento presupposto.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    consente di porre a carico della parte soccombente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • La deduzione di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. è inammissibile quando, sotto la veste dell'erronea applicazione della norma, si contesti in realtà la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
  • La ricostruzione del contenuto di documenti o elenchi amministrativi e l'individuazione del momento in cui un disconoscimento è stato portato a conoscenza dell'interessato costituiscono apprezzamenti di fatto, censurabili in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale.
  • La decadenza dall'azione prevista dalla disciplina speciale in materia di elenchi dei lavoratori agricoli preclude l'accertamento del rapporto di lavoro agricolo e, per conseguenza, ogni pretesa contributiva o diritto dipendente da tale rapporto.
  • La disciplina sulle spese processuali di favore prevista per i giudizi previdenziali non opera quando la domanda non riguarda direttamente una prestazione previdenziale o assistenziale, ma un accertamento pregiudiziale o presupposto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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