Ordinanza n. 71/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’ordinanza del responsabile del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale n. -OMISSIS- di data -OMISSIS-, con la quale è stato disposto l'abbattimento, ai sensi dell’art. 15 comma 3-d del Dlgs. 5 agosto 2022 n. 134, di 48 capi confermati in anomalia per sesso di proprietà della ricorrente e detenuti presso l'allevamento della soccidaria -OMISSIS- srl, mediante invio in vincolo a uno stabilimento di macellazione, con divieto di impiego delle carcasse per il consumo umano, e con costi a carico dell’operatore, senza riconoscimento di alcun indennizzo; - della nota del Comandante del NAS di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- (RC) di data-OMISSIS-, con la quale è stato segnalato alla ATS -OMISSIS- che due vitelli ufficialmente oggetto di trasferimento tra due allevamenti terzi si trovavano in realtà presso l’allevamento della soccidaria della ricorrente (perdita della tracciabilità); - del verbale della ATS -OMISSIS- (Distretto Veterinario di -OMISSIS-) n. -OMISSIS- di data -OMISSIS-, con il quale è stato disposto il blocco dell’allevamento della soccidaria; - della nota del responsabile della DG Welfare Veterinaria Prevenzione Sanità Veterinaria -OMISSIS- di data -OMISSIS-, con la quale, in relazione al rischio di scambi di identificativi tra vitelli italiani e vitelli provenienti da altri Stati UE di cui alla nota del NAS di -OMISSIS- di data -OMISSIS-, è stato previsto che i capi con marca auricolare contraffatta segnalati dal NAS devono essere avviati alla macellazione, con distruzione delle carni; - della nota del responsabile della DG Welfare Veterinaria Prevenzione Sanità Veterinaria n. -OMISSIS- di data -OMISSIS-, che ha rimosso il blocco unicamente per i capi per i quali sia stata confermata la sola anomalia di razza, in quanto a rischio trascurabile; - della nota del responsabile della DG Welfare Veterinaria Prevenzione Sanità Veterinaria n. -OMISSIS-di data-OMISSIS-, che ha previsto per i capi per i quali sia stata confermata l’anomalia per sesso l’applicazione delle misure di cui all’art. 15 comma 3-d del Dlgs. 134/2022; - della nota del responsabile della DG Welfare Veterinaria Prevenzione Sanità Veterinaria n. -OMISSIS- di data -OMISSIS-, con la quale è stata definita la procedura per la gestione delle anomalie di identificazione di sesso e razza dei capi in ingresso negli allevamenti rilevate in sede di autocontrollo; - della nota del Ministero della Salute prot. n. -OMISSIS- di data -OMISSIS-, che ha previsto la registrazione in BDN delle modifiche anagrafiche e delle nascite gemellari di bovini solo a cura dell’allevamento di nascita e previa validazione della ASL territorialmente competente; - nonché per il risarcimento dei danni;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di abbattimento e distruzione di 48 bovini con anomalie di sesso registrate nella BDN, nonché gli atti presupposti relativi alla perdita di tracciabilità e alle procedure di gestione delle anomalie identificative
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore zootecnico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con domanda cautelare e richiesta risarcitoria, l'ordine di abbattimento mediante invio in vincolo di 48 capi bovini, con distruzione delle carni e senza indennizzo, nonché gli atti presupposti adottati da NAS, ATS, Regione Lombardia e Ministero della Salute. Ha dedotto la sproporzione della misura, sostenendo che le anomalie di sesso e razza potessero dipendere da meri errori materiali e che i capi fossero comunque identificati mediante marca auricolare, sottoposti a controlli sanitari e tracciabili quanto ai trattamenti farmacologici. Ha contestato l'equiparazione tra i dati di identificazione normativamente rilevanti e i dati di registrazione relativi a sesso e razza, nonché il divieto di correggere autonomamente nella BDN tali dati da parte dell'allevamento di destinazione. Ha prospettato la possibilità di ricorrere alla macellazione ordinaria, con ispezioni ante e post mortem e controlli aggiuntivi, quale misura meno gravosa rispetto all'abbattimento con distruzione delle carni. Le amministrazioni hanno sostenuto che le anomalie, alla luce dell'indagine NAS su possibili sostituzioni fraudolente di marchi auricolari, determinassero una perdita di tracciabilità incompatibile con la sicurezza alimentare, impedendo di conoscere l'origine degli animali, i trattamenti farmacologici e ormonali e l'alimentazione ricevuti.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare in parte, confermando la sospensione dell'ordine di abbattimento già disposta in sede monocratica. Ha ritenuto che gli accertamenti svolti presso l'allevamento della soccidaria apparissero prevalentemente cartolari e non consentissero ancora di stabilire con certezza se le anomalie di sesso fossero dovute a un errore materiale oppure a una sostituzione fraudolenta dei marchi e degli animali. La misura dell'abbattimento non può quindi operare automaticamente, poiché l'art. 15, comma 3, lett. d), del d.lgs. 134/2022 lascia alle autorità veterinarie un margine di valutazione degli aspetti sanitari e di benessere animale e impone una ponderazione proporzionata degli interessi coinvolti. È stato tuttavia mantenuto il divieto di commercializzazione e di utilizzo delle carni per il consumo umano, poiché l'assenza di tracciabilità impedisce di verificare attendibilmente l'origine dei capi e i trattamenti pregressi; i controlli sanitari attuali e le dichiarazioni del veterinario aziendale non sono sufficienti a colmare tale lacuna. Il TAR ha consentito, quale alternativa alla conservazione in vita, l'abbattimento con congelamento e crioconservazione delle carni fino alla definizione del merito, sotto la stretta sorveglianza delle autorità veterinarie. Ha inoltre disposto una misura propulsiva: le autorità veterinarie, la ricorrente e la soccidaria dovranno avviare un confronto sulla tracciabilità, ricostruire il percorso dei capi, verificare gli allevamenti di nascita e intermedi e accertare se le anomalie dipendano da errori materiali o dall'apposizione dello stesso marchio su animali diversi, nonché l'eventuale presenza di criticità aziendali diffuse. I risultati dovranno essere trasposti in una relazione da depositare entro il 14 ottobre 2026. Il merito è stato fissato al 16 dicembre 2026 e le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 15, comma 3, lett. d), d.lgs. 134/2022
abbattimento degli animali non identificati e divieto di impiego della carne per il consumo umano
La disposizione non determina un automatismo assoluto dell'abbattimento: le autorità veterinarie devono valutare gli aspetti sanitari e di benessere animale, esercitando il margine di discrezionalità nel rispetto della proporzionalità.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la tutela cautelare richiesta nel giudizio.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Richiede, nell'attuazione della misura propulsiva, un confronto improntato ai principi di lealtà e correttezza tra autorità veterinarie, ricorrente e soccidaria.
art. 1227, comma 2, c.c.
È stato richiamato dall'ATS in relazione alla mancata esecuzione, da parte della ricorrente, del nulla osta alla macellazione in vincolo sanitario; il TAR non definisce in questa fase la domanda risarcitoria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha fondato l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei dati personali relativi alla salute e della dignità della parte.
Massime di principio
- Quando anomalie nei dati registrati per animali identificati fanno sorgere un dubbio non ancora risolto sulla corrispondenza tra l'animale fisico e i dati della banca dati ufficiale, l'amministrazione deve distinguere tra mera irregolarità registrale e perdita sostanziale di tracciabilità, verificando concretamente l'origine e il percorso dell'animale.
- La perdita di tracciabilità di un animale può giustificare il divieto di commercializzazione e di impiego delle carni per il consumo umano, perché i controlli sanitari effettuati sullo stato attuale dell'animale non consentono necessariamente di ricostruire l'origine, l'alimentazione e i trattamenti farmacologici o ormonali pregressi.
- L'ordine di abbattimento previsto dalla disciplina veterinaria per gli animali non correttamente identificati non costituisce un automatismo: l'autorità competente deve valutare gli aspetti sanitari e di benessere animale e motivare la necessità e proporzionalità della misura rispetto a soluzioni meno gravose.
- In presenza di accertamenti ancora incompleti sulla reale perdita di tracciabilità, il giudice cautelare può sospendere l'abbattimento, mantenere il divieto di immissione delle carni nella catena alimentare e disporre una misura propulsiva diretta alla ricostruzione del percorso degli animali e all'integrazione dell'istruttoria amministrativa.
- Una dichiarazione del veterinario aziendale attestante lo stato di salute attuale dell'animale non è, da sola, sufficiente a dimostrare la sicurezza delle carni quando resti incerta la tracciabilità storica del capo e dei trattamenti cui è stato sottoposto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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