Sentenza n. 976/2026 - Napoli, Sezione 9
per l’ottemperanza della Sentenza del Tribunale di Napoli Nord – Sezione Lavoro, n. 5840/2024 pubbl. il 30/12/2024 RG n. 2614/2021, e notificata il 14/02/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord – Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera e condannato il Ministero al pagamento delle differenze retributive, degli interessi e delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., chiedendo l'attuazione della sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla ricostruzione della carriera mediante computo, ai fini giuridici ed economici, di dieci anni, cinque mesi e un giorno di servizio pre-ruolo, nonché il diritto alle differenze retributive quantificate in euro 5.320,49, oltre interessi, e alle spese di lite. Il ricorrente ha dedotto l'inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e l'inerzia del Ministero, chiedendo l'ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto di stile senza documentare l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l'azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., diretta a ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario. Ha verificato il rispetto del termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza e del termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché il Ministero non ha fornito prova dell'adempimento, ha ordinato all'amministrazione di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza, provvedendo al pagamento delle spettanze dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario competente, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Ha inoltre applicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 2.000, oltre accessori e contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente di promuovere il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione, nei confronti della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Risultano rispettate le regole temporali e processuali applicabili al giudizio di ottemperanza in camera di consiglio.
art. 115 c.p.a.
La notificazione della sentenza del giudice ordinario presso la sede dell'amministrazione è stata ritenuta idonea ai fini dell'esecuzione.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve decorrere prima di procedere all'esecuzione forzata nei confronti di una pubblica amministrazione; il suo inutile decorso consente, nel caso esaminato, di agire in ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può imporre una penalità di mora; nella fattispecie è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato.
art. 479 c.p.c.
A seguito della modifica richiamata dal giudice, le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione, nei confronti di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'amministrazione sia obbligata a conformarsi a quanto deciso nel caso concreto.
- Nel giudizio di ottemperanza, una volta verificati il passaggio in giudicato del titolo, la sua rituale notificazione e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, l'inerzia dell'amministrazione giustifica l'ordine giudiziale di esecuzione integrale del comando contenuto nella sentenza.
- La mancata produzione, da parte dell'amministrazione, di prova dell'avvenuto adempimento del titolo giudiziale consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare il pagamento delle somme dovute entro un termine assegnato e di predisporre sin d'ora la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere quantificata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza esercita un munus obbligatorio quale ausiliario del giudice, non rifiutabile né comprimibile da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
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