Sentenza n. 3161/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento: - della deliberazione del D.G. n. 223 del 23 febbraio 2026 della ASL Caserta recante comunicazione di esclusione da procedura di gara per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura in somministrazione di arredi, attrezzature sanitarie e accessori per l’allestimento delle case di comunità e degli ospedali di comunità della ASL Caserta, nonché di revoca dell’aggiudicazione del lotto 4 “tendaggi” (CIG B8BA6D9A09); - del verbale dell’11 febbraio 2026 del Direttore dell’UOC Provveditorato – RUP
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura di gara e revoca dell'aggiudicazione del lotto 4 per omessa dichiarazione di due risoluzioni contrattuali risultanti dal casellario ANAC
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa aveva partecipato a una procedura aperta telematica per la conclusione di un accordo quadro relativo alla fornitura di arredi, attrezzature sanitarie e accessori, risultando aggiudicataria del lotto 4, avente a oggetto tendaggi. La stazione appaltante, dopo avere rilevato dal casellario ANAC due annotazioni relative a risoluzioni di precedenti rapporti contrattuali, aveva avviato il procedimento di esclusione e aveva revocato l'aggiudicazione, ritenendo violato l'obbligo dichiarativo previsto dall'art. 98 del d.lgs. 36/2023. Le annotazioni riguardavano, rispettivamente, una risoluzione disposta da un'azienda ospedaliera per grave inadempimento e una risoluzione disposta da Poste Italiane per presunta non conformità di tende ai requisiti dell'offerta tecnica. La ricorrente deduceva: l'insussistenza dell'omissione dichiarativa, sostenendo che il DGUE chiedeva soltanto se vi fossero state cessazioni anticipate di precedenti contratti e non la presenza di annotazioni ANAC; la violazione dell'art. 98 del d.lgs. 36/2023 e dell'obbligo di motivazione, poiché l'omissione non avrebbe potuto comportare un automatismo espulsivo e la stazione appaltante non avrebbe adeguatamente valutato integrità e affidabilità professionale; la violazione dei principi di proporzionalità e legittimo affidamento, considerato che l'ANAC aveva precisato l'inidoneità delle annotazioni a precludere la partecipazione a gare; nonché il risarcimento del danno da perdita di chance, quantificato nel valore dell'offerta risultata aggiudicataria.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e la domanda risarcitoria. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la domanda del DGUE riguardasse espressamente l'eventuale esperienza di cessazione anticipata di precedenti contratti pubblici e che le due annotazioni ANAC documentassero proprio due risoluzioni contrattuali; pertanto, la risposta negativa integrava un'omissione dichiarativa ai sensi dell'art. 98, comma 5, del d.lgs. 36/2023. Quanto al secondo e al terzo motivo, il Collegio ha escluso qualsiasi automatismo espulsivo, ma ha ritenuto sufficiente e non irragionevole la motivazione dell'ASL, che aveva individuato la falsità della risposta, la sua idoneità a sviare le valutazioni della stazione appaltante e l'incidenza negativa della condotta sull'integrità e affidabilità dell'operatore. Richiamando il principio dell'Adunanza plenaria n. 16/2020, ha affermato che l'omissione dichiarativa impone una valutazione concreta della stazione appaltante e che il sindacato giudiziale sulle valutazioni di integrità e affidabilità è estrinseco, limitato alla verifica di travisamenti evidenti, macroscopici vizi motivazionali o assoluta irragionevolezza. Nel caso concreto tali vizi non sono stati ravvisati. La domanda risarcitoria è stata respinta perché fondata sull'illegittimità degli atti, ritenuta insussistente. La ricorrente è stata condannata al pagamento di € 3.000,00, oltre accessori, per spese di lite.
Norme richiamate
art. 98 d.lgs. 36/2023
La risposta negativa resa nel DGUE, nonostante l'esistenza di due precedenti risoluzioni contrattuali, integra un'omissione dichiarativa rilevante.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione della stazione appaltante è stata ritenuta sufficiente e non irragionevole quanto alla falsità della risposta, alla sua idoneità a sviare le verifiche e all'incidenza sull'affidabilità dell'operatore.
art. 1 l. 241/1990
I principi generali di correttezza, lealtà, diligenza, proporzionalità e tutela dell'affidamento non sono stati ritenuti violati dalla decisione di esclusione.
art. 34, comma 2, c.p.a.
il giudice non può pronunciare «con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati»
La valutazione concreta sull'integrità e affidabilità dell'operatore spetta alla stazione appaltante e non può essere sostituita dal giudice quando sia mancata; quando sia stata svolta, è sindacabile nei limiti propri delle valutazioni discrezionali.
Massime di principio
- L'omessa dichiarazione nel DGUE di precedenti cessazioni anticipate di contratti pubblici può integrare la violazione dell'obbligo dichiarativo previsto dall'art. 98, comma 5, del d.lgs. 36/2023 quando la domanda della lex specialis o del DGUE richieda di indicare tali vicende, anche se esse risultano da annotazioni del casellario ANAC.
- L'omissione dichiarativa relativa a fatti potenzialmente incidenti sull'integrità o affidabilità professionale non comporta un automatismo espulsivo: la stazione appaltante deve valutare in concreto la rilevanza dell'informazione, la sua idoneità a sviare le verifiche e l'incidenza della condotta sull'affidabilità dell'operatore.
- Quando la stazione appaltante abbia svolto una valutazione concreta sull'omissione dichiarativa e sull'affidabilità dell'operatore, il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella amministrativa, ma deve limitarsi a verificare l'assenza di travisamenti evidenti, macroscopici vizi motivazionali o assoluta irragionevolezza.
- La circostanza che le annotazioni ANAC non producano autonomamente l'esclusione dalla gara non impedisce alla stazione appaltante di valutarle, insieme alla loro omessa dichiarazione, nell'ambito del giudizio discrezionale sull'integrità e affidabilità professionale del concorrente.
- L'illegittimità dell'esclusione non può fondare una domanda risarcitoria quando il giudice accerti che l'esclusione e la revoca dell'aggiudicazione sono legittime.
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