Cassazione Penale, Sentenza n. 04335/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma, in appello, delle condanne per reati tributari (art. 5 d.lgs. 74/2000 e per alcuni anche art. 10 d.lgs. 74/2000). Sansò propone tre motivi: (1) violazione dell'art. 603 c.p.p. e vizio di motivazione per il rifiuto della rinnovazione istruttoria e mancata acquisizione di documenti che avrebbero provato che era solo un prestanome e che i Verardi erano amministratori di fatto; (2) deduzione che Sansò non poteva essere ritenuto responsabile perché estromesso dalla gestione societaria fin dall'ottobre 2014 (richiesta di revisione delle risultanze di fatto, art. 110 e 40, comma 2, c.p. e art. 5 d.lgs 74/2000); (3) violazione dell'art. 131-bis c.p. perché la Corte non ha valutato la causa di esclusione della punibilità: la dichiarazione IVA era stata presentata subito dopo la scadenza del termine e ciò avrebbe indicato assenza di dolo. I Verardi contestano la validità/formalità delle verbalizzazioni (art. 357, comma 2, lett. b) c.p.p.) relative a dichiarazioni rese da Sansò agli accertatori e l'utilizzabilità delle stesse (art. 195, comma 4 c.p.p.), sostenendo nullità e vizio di motivazione.
La decisione
La Cassazione: - Ha ritenuto il primo motivo di Sansò manifestamente infondato: il giudice d'appello ha motivato adeguatamente il rifiuto della rinnovazione istruttoria, e la materia è rimessa ad un potere discrezionale eccezionale. - Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo di Sansò perché esso equivale a una rivalutazione dei fatti e delle prove vietata in sede di legittimità. - Ha invece accolto il terzo motivo di Sansò: la Corte territoriale non ha valutato la condotta successiva al reato alla luce delle modifiche dell'art. 131-bis cod. pen.; la sentenza è annullata limitatamente all'applicazione di quella causa di esclusione della punibilità e rinviata ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce che dovrà anche verificare preliminarmente l'eventuale estinzione del reato per prescrizione (data di commissione da accertare dal giudice del rinvio). - I ricorsi di Verardi Emanuela e Verardi Andrea sono dichiarati inammissibili per genericità e mancato confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata; sono inoltre condannati al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. 74/2000
Norma sanzionatoria relativa all'omessa o infedele dichiarazione fiscale; applicata come capo di imputazione principale il cui eventuale esercizio di estinzione per prescrizione dovrà essere valutato dal giudice di rinvio
art. 10 d.lgs. 74/2000
Richiamata come altra fattispecie di reato contestata ad alcuni imputati (circostanze aggravanti/ulteriori imputazioni collegate all'elusione fiscale)
art. 603 cod. proc. pen.
Regola i casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello; la Corte ha confermato che la rinnovazione è eccezionale e dipende da necessità assoluta, e che il rifiuto ben motivato è insindacabile in Cassazione
art. 110 cod. pen.
Richiamato nei motivi di merito per questioni di concorso di persone nel reato, ma la Cassazione ha escluso la rilevanza in sede di legittimità quando si tratti di mera rivalutazione probatoria
art. 40, comma 2, cod. pen.
Richiamato con riferimento alla responsabilità per fatti altrui; la Corte ha ritenuto che la doglianza fosse inammissibile perché implicava riesame dei fatti
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla causa di esclusione della punibilità; la Corte ha stabilito che la condotta successiva al reato (es. tempestiva regolarizzazione della dichiarazione) è valutabile ai fini dell'applicazione della causa estintiva, anche alla luce delle modifiche del 2022, e va valutata dal giudice del rinvio
art. 357, comma 2, lett. b) cod. proc. pen.
Disciplina la verbalizzazione delle dichiarazioni degli indagati/assunti dagli accertatori; la Corte d'appello ha ritenuto che le modalità adottate fossero rituali e pertanto le doglianze sulla verbalizzazione sono state considerate infondate o non adeguatamente sviluppate in Cassazione
art. 195, comma 4, cod. proc. pen.
Norma sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni non rituali; la Corte ha osservato che i ricorrenti non hanno dimostrato l'incidenza dell'eventuale esclusione di tali dichiarazioni sulla 'prova di resistenza', rendendo il motivo generico e inammissibile
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai limiti del sindacato di legittimità circa il 'travisamento del fatto' e la rivalutazione delle risultanze di merito in Cassazione
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato in ordine agli effetti del rinvio e all'onere del giudice del rinvio di valutare preliminarmente la prescrizione ove necessario
art. 133, comma 1, cod. pen.
Usato come parametro per valutare l'entità del danno nel bilancio complessivo dell'offesa, anche con riferimento alla condotta successiva al reato
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la sanzione pecuniaria per il difensore in caso di ricorso dichiarato inammissibile senza assenza di colpa; applicata alla condanna al pagamento della sanzione pecuniaria
Massime di principio
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello è misura eccezionale: va concessa solo se assolutamente indispensabile per decidere e il rifiuto ben motivato difficilmente è censurabile in Cassazione
- La Corte di legittimità non può riesaminare i fatti e le valutazioni probatorie svolte dal giudice di merito; i motivi che chiedono una diversa valutazione delle prove sono inammissibili se si limitano a riconsiderare le risultanze
- La causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. deve essere valutata anche alla luce della condotta successiva al reato; le modifiche normative possono applicarsi ai processi pendenti e la tempestiva regolarizzazione può influire sull'applicabilità della causa estintiva
- Chi impugna la utilizzabilità di una prova deve spiegare in modo specifico come l'esclusione di quella prova inciderebbe sulla 'prova di resistenza' e sul convincimento complessivo: altrimenti il motivo è generico e viene dichiarato inammissibile
- Se la sentenza di cassazione annulla parzialmente per un motivo che richiede accertamenti di fatto (es. data del reato per prescrizione), il giudice di rinvio compie tali accertamenti preliminari; la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per valutazioni fattuali dettagliate
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