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Sentenza

Sentenza del 14/06/2017 n. 945 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

IVA - Regime speciale per l'editoria - Presupposti - Art.74, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 633 del 1972

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l’individuazione del momento impositivo ai fini IVA nel regime speciale previsto per l’editoria dall’art. 74, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972. In particolare, si discuteva se l’imposta dovesse essere assolta al momento del trasferimento dei prodotti dall’editore al concessionario distributore nell’ambito di un contratto estimatorio, oppure al momento della successiva cessione dei prodotti da parte del concessionario ai rivenditori. Il contratto estimatorio non comporta, di per sé, il trasferimento immediato della proprietà né la definitiva perdita della disponibilità giuridico-patrimoniale dei beni da parte dell’editore.

La decisione

La sentenza ha stabilito che il momento impositivo coincide con la consegna o spedizione delle copie, intesa come perdita della disponibilità dei beni. Tuttavia, quando i prodotti sono consegnati a un terzo in forza di un titolo non traslativo della proprietà, come il contratto estimatorio, essi restano nella sfera giuridico-patrimoniale dell’editore. Pertanto, il trasferimento dall’editore al concessionario non costituisce il momento impositivo; l’IVA deve essere considerata al momento della successiva cessione dei prodotti dal concessionario ai rivenditori.

Norme richiamate

  • Art. 74, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 633 del 1972

    l’imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite

    Nel regime speciale IVA per l’editoria, il momento impositivo è collegato alla consegna o spedizione delle copie. Tale nozione implica la perdita della disponibilità dei beni, salvo che la consegna avvenga in base a un titolo non traslativo della proprietà.

  • Contratto estimatorio

    La consegna dei prodotti al concessionario nell’ambito di un contratto estimatorio non determina immediatamente il trasferimento della proprietà né la definitiva perdita della disponibilità giuridico-patrimoniale dei beni da parte dell’editore. Il momento impositivo si verifica con la successiva cessione ai rivenditori.

Massime di principio

  • Nel regime speciale IVA per l’editoria, la consegna rilevante ai fini impositivi non coincide necessariamente con ogni trasferimento materiale dei prodotti, ma con il momento in cui l’editore perde definitivamente la disponibilità giuridico-patrimoniale dei beni.
  • Quando i prodotti sono affidati a un distributore in base a un contratto non traslativo della proprietà, come il contratto estimatorio, il trasferimento fisico non determina ancora il momento impositivo.
  • Il momento impositivo va individuato nella successiva cessione a terzi o nell’atto che produce effettivamente la perdita della disponibilità dei beni da parte dell’editore.
  • Per valutare casi analoghi occorre verificare il titolo giuridico della consegna e stabilire se esso comporti un trasferimento immediato della proprietà oppure una mera detenzione o disponibilità temporanea.

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