Sentenza n. 29/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento dell’ordinanza del Comune di Alliste n. 22 del 30 aprile 2024, a firma del Responsabile del settore III - Edilizia, S.U.A.P. e Demanio, notificata in data 20 maggio 2024, avente ad oggetto: “ordinanza di demolizione opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi a carico dei signori Pietro Spadaro e Onorina Di Fante”, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a un portico, una scala esterna con sottoscala adibito a bagno e un magazzino esterno abusivi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di demolizione deducendo: il grave ritardo del Comune nell'esercizio dei poteri repressivi, avviati secondo gli interessati già nel 2015; la violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; il difetto di motivazione e l'erronea qualificazione delle opere come interventi di nuova costruzione; l'illegittimità del sopralluogo, non comunicato e asseritamente svolto mediante indebita introduzione nella proprietà, nonché la mancata trasmissione del relativo verbale e degli atti della notizia di reato; l'errore di fatto e la contraddittorietà dell'azione amministrativa, poiché le opere sarebbero state già presenti al momento dell'acquisto e il precedente proprietario avrebbe dichiarato di averle sanate; la formazione di un legittimo affidamento derivante dal lungo tempo trascorso, dalla precedente verifica edilizia e dalla mancata contestazione di tali opere quando era stata ordinata la demolizione di un diverso manufatto; la sproporzione dell'ordine demolitorio e l'impossibilità di eseguirlo senza compromettere la parte legittima dell'edificio, considerato anche che la scala costituirebbe l'unico accesso al terrazzo.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sul ritardo, poiché l'abuso edilizio è un illecito permanente e il potere repressivo può essere esercitato anche a distanza di tempo, senza che l'inerzia amministrativa generi affidamento o renda necessario un particolare onere motivazionale; le generiche prospettazioni risarcitorie non rilevano nel giudizio di annullamento e non era stata proposta una specifica domanda di risarcimento. Ha escluso che l'omessa comunicazione di avvio comporti l'illegittimità dell'ordine di demolizione, trattandosi di attività vincolata. Ha giudicato sufficiente la motivazione dell'ordinanza, che individuava puntualmente le opere e richiamava l'istruttoria e i titoli edilizi, precisando che il riferimento alla nuova costruzione serviva alla classificazione delle opere ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001 e non a sostenere che fossero state realizzate necessariamente dopo il corpo principale. Ha escluso l'obbligo di notificare ogni atto istruttorio e il verbale di sopralluogo, essendo sufficiente che gli atti richiamati siano indicati e resi disponibili secondo la disciplina dell'accesso; inoltre, l'asserita indebita introduzione nella proprietà non era stata provata e le modalità del sopralluogo non incidevano, comunque, sull'accertamento dell'abusività. Ha negato il legittimo affidamento: il decorso del tempo, la precedente verifica edilizia, l'assenza di contestazioni pregresse e la realizzazione delle opere da parte del precedente proprietario non valgono in mancanza di un atto favorevole attestante la loro legittimità. Ha inoltre rilevato che i ricorrenti non avevano assolto l'onere di provare la legittimità dei manufatti. Infine, ha escluso la sproporzione, perché l'ordine di demolizione è vincolato e non lascia margini di discrezionalità quanto al contenuto; le deduzioni sull'impossibilità di demolire senza danneggiare la parte legittima erano generiche e non provate. Il Comune non si era costituito, sicché il TAR non ha disposto sulle spese.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio non è necessaria per l'ordine di demolizione quando l'attività repressiva dell'abuso edilizio è vincolata.
art. 3, comma 3, l. 241/1990
Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.
La motivazione per relationem è sufficiente se l'atto richiamato è indicato e reso disponibile secondo la disciplina dell'accesso; non occorre necessariamente allegarlo o notificarne copia insieme al provvedimento finale.
art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001
Il richiamo agli interventi di nuova costruzione può servire alla classificazione delle opere abusive secondo le categorie edilizie, senza implicare necessariamente che esse siano state realizzate dopo l'edificazione originaria.
art. 31 d.P.R. 380/2001
L'ordine di demolizione per opere abusive ha natura vincolata e ripristinatoria; può essere adottato anche dopo lungo tempo, è rivolto anche all'attuale proprietario e non richiede una specifica ponderazione dell'interesse pubblico ulteriore rispetto all'accertamento dell'abuso.
Massime di principio
- L'illecito edilizio ha natura permanente; pertanto, il potere repressivo-demolitorio può essere esercitato anche a distanza di molti anni dalla realizzazione dell'opera, senza che il ritardo dell'amministrazione renda l'ordine illegittimo o generi, di per sé, un legittimo affidamento del proprietario.
- L'ordine di demolizione di opere edilizie abusive costituisce espressione di attività vincolata: non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento, né una motivazione specifica sulle ragioni di interesse pubblico, essendo sufficiente l'individuazione delle opere e l'accertamento della loro abusività.
- Nella motivazione per relationem, l'amministrazione non è tenuta ad allegare o notificare necessariamente ogni atto istruttorio richiamato; è sufficiente indicare l'atto e renderlo disponibile secondo le regole sull'accesso ai documenti amministrativi.
- L'attuale proprietario può essere destinatario dell'ordine di demolizione indipendentemente dalla responsabilità personale per la realizzazione dell'abuso, poiché la sanzione ha natura reale e ripristinatoria.
- Il decorso del tempo, la mera inerzia dell'amministrazione, una precedente verifica edilizia non conclusa con un atto attestante la legittimità e la realizzazione dell'opera da parte del precedente proprietario non sono sufficienti a fondare un legittimo affidamento sulla regolarità dell'abuso.
- Chi contesta l'ordine di demolizione deve provare la legittimità dei manufatti e l'eventuale impossibilità tecnica di demolirli senza compromettere la parte legittima dell'edificio; deduzioni generiche o non documentate non sono sufficienti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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