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Sentenza

Sentenza n. 1863/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600922

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: parziale diniego della Prefettura di Agrigento sull’istanza di accesso e diniego della Direzione Investigativa Antimafia di Trapani al rilascio di copia di una propria relazione

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il parziale diniego opposto dalla Prefettura di Agrigento a un’istanza ostensiva, nonché il diniego della Direzione Investigativa Antimafia di Trapani relativo al rilascio di copia di una relazione, chiedendo altresì l’ordine giudiziale di esibizione della documentazione non ostesa. È stato inoltre chiesto, ove occorrente, l’annullamento dell’art. 3, comma 1, del D.M. 16 marzo 2022. Nel corso del giudizio l’amministrazione dell’interno ha prodotto la documentazione richiesta; la ricorrente, ritenendo così integralmente soddisfatto il proprio interesse, ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha preso atto della produzione documentale intervenuta nel corso del giudizio e ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l’interesse azionato con il ricorso è stato integralmente soddisfatto. Le spese di lite sono state compensate tra le parti costituite, in considerazione della peculiarità della fattispecie e del suo complessivo andamento. L’amministrazione dell’interno è stata tuttavia condannata a rifondere alla ricorrente il contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002. Le spese sono state dichiarate irripetibili nei confronti delle parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Il contributo unificato è posto a carico dell’amministrazione dell’interno, nonostante la compensazione delle spese di lite.

  • art. 3, comma 1, D.M. 16 marzo 2022

    La disposizione era stata impugnata ove occorrente, ma il giudice non ne ha esaminato la legittimità a seguito della cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio in materia di accesso, la produzione integrale della documentazione richiesta da parte dell’amministrazione determina la cessazione della materia del contendere quando l’interesse ostensivo azionato risulta pienamente soddisfatto.
  • La cessazione della materia del contendere impedisce al giudice di esaminare nel merito la legittimità del diniego di accesso e delle ulteriori disposizioni eventualmente impugnate, poiché viene meno l’interesse concreto alla decisione.
  • La compensazione delle spese può essere disposta in ragione della peculiarità della fattispecie e dell’andamento complessivo del giudizio, ferma restando la possibile attribuzione alla parte ricorrente del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

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