Cassazione Penale, Sentenza n. 19994/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto che confermava l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nei confronti di Sergio Gangemi, ritenuto ricadente nelle categorie previste dall'art. 4 lett. b) e lett. c) del d.lgs. n. 159/2011 (reati aggravati dal metodo mafioso e soggetto che vive anche in parte dei proventi di attività delittuose). Il ricorrente ha sollevato due motivi principali: 1) violazione del divieto di ne bis in idem, perché il Tribunale di Roma aveva già respinto analoga richiesta (decreto 17 febbraio 2025) per difetto di attualità della pericolosità sociale, e il provvedimento di Reggio Calabria ha riesaminato gli stessi elementi senza nuovi fatti; 2) carenza di motivazione nell'inquadramento nella categoria di pericolosità sociale, con richiamo alla sentenza Corte EDU Gangemi c. Italia (26/09/2024) e alla sentenza della Corte Costituzionale n. 24/2019 in ordine alla prevedibilità della normativa, nonché all'irrilevanza di altri procedimenti i cui fatti si sarebbero conclusi anteriormente e al lungo periodo di detenzione subito dall'imputato (da giugno 2018 a fine pena 2029).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e ha ritenuto fondato il primo motivo: il principio del ne bis in idem si applica anche nel procedimento di prevenzione e impedisce la riconsiderazione della pericolosità già definitivamente rigettata, salvo che emergano nuovi elementi di fatto (nuove conoscenze sopravvenute o risultanze preesistenti ma mai valutate). La Corte ha ritenuto che il decreto della Corte d'appello di Reggio Calabria non abbia individuato elementi nuovi rispetto al decreto del Tribunale di Roma, ma abbia solo offerto una motivazione diversa o più ampia sulle stesse risultanze; pertanto ha annullato il provvedimento impugnato e ha rinviato per nuovo esame alla Corte di appello di Reggio Calabria. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 4 lett. b) e lett. c), art. 1 lett. b)
art. 4 lett. b) e c.; art. 1 lett. b)
Quelle norme sono state usate per inquadrare l'imputato nelle categorie di pericolosità sociale (reati aggravati dal metodo mafioso, e soggetto che trae abitudine anche parziale da proventi delittuosi). La Corte osserva che l'applicazione della misura richiede valutazione di attualità della pericolosità.
Corte EDU, Gangemi c. Italia, 26/09/2024
sentenza del 26 settembre 2024
Richiamata dalla difesa per sostenere l'inapplicabilità di valutazioni basate su fatti anteriori alla chiarificazione costituzionale, per difetto di prevedibilità. La Cassazione prende atto del rilievo ma lo valuta nel quadro più ampio del ne bis in idem e dell'istruttoria.
Sentenza Corte costituzionale n. 24 del 2019
Rilevata come punto temporale di chiarificazione dell'operatività della normativa; secondo la difesa, fatti anteriori alla pronuncia non possono costituire base attendibile per la misura, salvo quanto interpretato dalla giurisprudenza.
art. 444 c.p.p.
Richiamato per indicare che taluni procedimenti si sono definiti con patteggiamento, elemento che influenza la valutazione temporale e sostanziale dei fatti presi in considerazione ai fini della pericolosità.
Principio del ne bis in idem (giurisprudenza di legittimità citata: es. Sez. U, n. 600/2009 e successive)
richiamate pronunce di legittimità, es. Sez. 5, n. 29437 del 14/07/2025; Sez. 6, n. 53941 del 03/10/2018; Sez. 1, n. 47233 del 15/07/2016; Sez. U, n. 600 del 29/10/2009
La giurisprudenza stabilisce che il divieto di ne bis in idem è applicabile anche nei procedimenti di prevenzione, ma opera rebus sic stantibus; è possibile una rivalutazione della pericolosità solo se emergono nuovi elementi di fatto, intesi come conoscenze nuove o risultanze preesistenti non valutate nei provvedimenti già passati in giudicato.
Massime di principio
- Il principio del ne bis in idem vale anche nei procedimenti di prevenzione: una volta che una richiesta di misura è definitivamente respinta, non può essere riproposta sulla base degli stessi fatti e delle stesse risultanze, salvo l'emersione di elementi nuovi di fatto.
- Per 'elementi nuovi' si intendono dati sopravvenuti dopo il giudicato oppure risultanze preesistenti ma mai valutate: una motivazione più ampia o diversa sulle medesime risultanze non è sufficiente a superare il divieto di bis in idem.
- La parte che chiede la riconsiderazione della misura deve indicare e documentare con precisione quali siano i nuovi elementi fattuali o le risultanze inedite che giustificano la revisione del giudizio di pericolosità.
- Quando sono invocate sentenze internazionali (es. Corte EDU) o chiarificazioni costituzionali, occorre valutare attentamente il profilo temporale della prevedibilità della norma e l'incidenza sulla base probatoria utilizzata per la misura di prevenzione.
- La valutazione dell'attualità della pericolosità deve tener conto anche della cessazione di attività associative e dei periodi di detenzione dell'interessato: lunghi periodi detentivi e la prova di cessazione dell'attività criminosa riducono la persistenza della pericolosità sociale.
- Per la difesa: eccepire tempestivamente il ne bis in idem, chiedere l'indicazione puntuale dei presunti elementi nuovi e valorizzare gli effetti di precedenti decisioni definitive; per l'organo requirente e il giudice: documentare in modo specifico ogni elemento nuovo che giustifichi una rinnovata misura.
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