Cassazione Civile, Ordinanza n. 20748/2022 del 28/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione legittima relativa a un fondo edificabile. In origine i proprietari avevano impugnato la stima provvisoria e poi quella definitiva dell'indennità, ottenendo in primo grado di appello una quantificazione fondata su un valore venale del bene di euro 40 al mq, con applicazione della riduzione del 40% prevista dall'art. 5-bis della L. n. 359 del 1992. Un solo proprietario propose ricorso per cassazione, censurando in sostanza l'illegittimità della decurtazione del 40%. La Cassazione accolse quel ricorso e rinviò, affermando che, caduto il criterio dell'art. 5-bis a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 348 del 2007, la stima doveva essere effettuata secondo il valore venale del bene ex art. 39 della L. n. 2359 del 1865. Nel giudizio di rinvio la corte territoriale non si limitò a eliminare la decurtazione, ma ricalcolò ex novo il valore venale del fondo assumendo il dato di euro 93,67 al mq e condannò il Comune al pagamento di una somma molto più elevata. Il Comune ricorrente dedusse due motivi: 1) violazione degli artt. 329 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che il giudice del rinvio aveva male interpretato il dictum rescindente, perché il valore venale unitario di euro 40 al mq fissato dalla sentenza cassata era ormai coperto da giudicato interno e il rinvio consentiva soltanto di eliminare la riduzione del 40%, non di rideterminare il valore di mercato del bene; 2) violazione delle medesime norme con riguardo alla condanna alle spese del giudizio definito dalla sentenza cassata, ritenendo che la questione fosse coperta da giudicato.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che il giudice di rinvio avesse ecceduto i limiti del principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente. Ha osservato che la precedente sentenza di appello, non impugnata sul punto dal proprietario, aveva già determinato il valore venale unitario del terreno in euro 40 al mq; il ricorso per cassazione aveva censurato soltanto la riduzione del 40%, non il valore base. Perciò il giudice del rinvio avrebbe dovuto limitarsi a eliminare la decurtazione e a ricalcolare l'indennità partendo da quel valore già accertato, senza procedere a una nuova stima del terreno. Il secondo motivo, relativo alle spese, è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 329 c.p.c.
Richiamato come parametro per affermare la formazione del giudicato interno sulle statuizioni non impugnate della sentenza di merito.
art. 2909 c.c.
Richiamato per sostenere che il giudicato sostanziale impedisce di rimettere in discussione il valore venale del bene già accertato e non impugnato.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Indicata come base del ricorso per cassazione per violazione di legge.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Indicata come base del ricorso per cassazione per vizio di motivazione.
art. 5-bis L. n. 359 del 1992
Disposizione ritenuta non più applicabile nei giudizi pendenti relativi a espropriazioni per le quali era stata emessa la dichiarazione di pubblica utilità prima del 30 giugno 2003, dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale.
art. 39 L. n. 2359 del 1865
Indicato come criterio di riferimento per la determinazione dell'indennità secondo il valore venale del bene.
art. 2, comma 89, lett. a), L. n. 244 del 2007
Escluso dalla Corte come criterio applicabile al caso concreto.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio la sentenza rescindente vincola il giudice non solo nella regola di diritto enunciata, ma anche nei presupposti di fatto e nei punti coperti da giudicato interno; il rinvio non consente di riaprire questioni già definite e non impugnate.
- Quando la cassazione accoglie un ricorso limitato a una specifica censura sulla quantificazione dell'indennità, il giudice di rinvio deve attenersi all'ambito dell'annullamento e non può riesaminare elementi della stima che non siano stati oggetto di impugnazione.
- L'interpretazione del dictum della Cassazione, in sede di ricorso avverso la sentenza resa nel giudizio di rinvio, va compiuta in relazione alla domanda originaria, ai motivi del ricorso precedente e alla questione effettivamente decisa dalla pronuncia rescindente.
- In materia di espropriazione, venuto meno il criterio riduttivo previsto dall'art. 5-bis L. n. 359 del 1992, la determinazione dell'indennità nei giudizi pendenti deve avvenire secondo il valore venale del bene, ma tale valore deve essere assunto secondo gli accertamenti già definitivamente compiuti quando coperti da giudicato interno.
- Il giudice del rinvio non può sostituire una nuova stima a quella già definitivamente accertata sulla base di questioni non devolute, perché ciò violerebbe l'intangibilità del giudicato e i limiti del decisum rescindente.
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