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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20092/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (editore/giornalista)

La controversia

Un avvocato aveva convenuto in giudizio, chiedendo il risarcimento dei danni, la società editrice di un quotidiano, il giornalista autore di tre articoli consecutivi pubblicati il 2, 3 e 4 agosto 2011 e il direttore responsabile. Deduceva di essere stato diffamato da tali articoli: in particolare, l’ultimo riprendeva un’ordinanza di custodia cautelare non secretata e, secondo il ricorrente, lo accostava in modo dispregiativo a soggetti legati alla criminalità organizzata, pur non essendo coinvolto in procedimenti penali; gli altri due articoli lo descrivevano come soggetto sull’orlo del tracollo economico e incapace di portare clienti facoltosi, con espressioni ritenute gravemente denigratorie. Nel ricorso per cassazione si denunciava: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 595 e 684 c.p., 114 c.p.p., 10, 2043 e 2059 c.c., 12 preleggi e di norme costituzionali e convenzionali, sostenendo che la Corte d’appello avesse errato nel ritenere scriminata la pubblicazione dell’ordinanza, nel considerare la depenalizzazione come ostativa anche all’illecito civile e nel non valutare unitariamente i tre articoli ai fini della diffamazione; 2) violazione delle norme sulle spese di lite, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente liquidato la fase decisionale e omesso di compensare le spese nonostante la complessità della vicenda e l’accoglimento di eccezioni preliminari e di un intervento normativo sopravvenuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato: ha confermato che la fattispecie di cui all’art. 684 c.p. tutela solo il buon andamento dell’amministrazione della giustizia e non attribuisce, di per sé, un’autonoma pretesa risarcitoria al soggetto coinvolto nel procedimento penale; ha inoltre condiviso la valutazione di merito sulla mancanza di concreta portata denigratoria delle espressioni contestate, in quanto inserite nel contesto di un’ipotesi accusatoria storicamente vera e oggetto di cronaca giudiziaria, apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione plausibile. Anche il secondo motivo è stato respinto: la Corte ha ribadito che, ai fini della liquidazione delle spese, la fase decisionale va riconosciuta anche in assenza di comparse conclusionali e memorie di replica; quanto alla compensazione, essa resta affidata al potere discrezionale del giudice di merito e non richiede una specifica motivazione del mancato esercizio. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore dei controricorrenti in solido; non è stata accolta la richiesta di condanna per responsabilità aggravata.

Norme richiamate

  • art. 595 c.p.

    richiamato dal ricorrente come norma incriminatrice della diffamazione; nel caso concreto non è stata ritenuta integrata la lesione risarcibile sulla base dell’accertamento di merito sulla continenza delle espressioni

  • art. 684 c.p.

    la pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale è qualificata come reato monoffensivo, volto a tutelare l’amministrazione della giustizia e non la reputazione o riservatezza del soggetto coinvolto; la sua violazione non genera automaticamente autonoma pretesa risarcitoria civile

  • art. 114 c.p.p.

    la Corte valorizza la modifica legislativa sopravvenuta, con effetti ritenuti scriminanti per la pubblicazione dell’ordinanza custodiale; nel caso concreto la pubblicazione per estratto dell’ordinanza è stata considerata lecita perché riferita a un atto storicamente vero

  • art. 10 c.c.

    richiamato nel quadro normativo invocato dal ricorrente in tema di tutela della persona e dell’immagine, ma non ritenuto violato

  • art. 2043 c.c.

    invocato per il risarcimento da fatto illecito; la Corte esclude la sussistenza di un illecito civile autonomo sulla sola base della pubblicazione dell’atto penale e delle espressioni contestate, per difetto di concreta capacità denigratoria accertata dal giudice di merito

  • art. 2059 c.c.

    richiamato dal ricorrente come base del danno non patrimoniale; non è riconosciuto alcun danno risarcibile nel caso di specie

  • art. 12 preleggi

    richiamato nel motivo, senza specifica autonoma applicazione nella decisione

  • art. 2 Cost.

    richiamato nel motivo in connessione con i diritti della persona, senza specifica statuizione autonoma

  • art. 3 Cost.

    richiamato nel motivo, senza specifica autonoma applicazione

  • art. 27 Cost.

    richiamato nel motivo, senza specifica autonoma applicazione

  • art. 54 Cost.

    richiamato nel motivo, senza specifica autonoma applicazione

  • art. 6 CEDU

    richiamato nel motivo, senza specifica autonoma applicazione

  • art. 4, d.m. n. 55 del 2014

    la fase decisionale comprende anche la precisazione delle conclusioni e l’esame del provvedimento conclusivo, sicché il compenso spetta anche se non siano state depositate conclusionali e memorie di replica

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito; il mancato esercizio di tale facoltà non richiede specifica motivazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato conseguenti al rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale ex art. 684 c.p. tutela il corretto funzionamento dell’amministrazione della giustizia e non, di per sé, la reputazione del soggetto menzionato; ne segue che la sola violazione di tale norma non fonda automaticamente un autonomo diritto al risarcimento del danno.
  • Quando le espressioni contestate si inseriscono nella rappresentazione di un’ipotesi accusatoria storicamente vera, il giudice di merito deve valutarle complessivamente e contestualmente per verificare se superino o meno i limiti della continenza; tale apprezzamento, se motivato in modo plausibile, è insindacabile in cassazione.
  • In tema di cronaca giudiziaria, non è consentita in sede di legittimità una nuova valutazione del contenuto offensivo delle espressioni usate, se il giudice di merito ha già escluso, con motivazione adeguata, la loro concreta capacità denigratoria e la violazione dei limiti della scriminante.
  • Ai fini della liquidazione dei compensi difensivi, la fase decisionale va riconosciuta anche in assenza di conclusionali e memorie di replica, perché include attività processuali ulteriori e non coincide con il solo deposito di tali atti.
  • La compensazione delle spese di lite costituisce una facoltà discrezionale del giudice di merito; la scelta di non farvi ricorso non necessita di una motivazione autonoma e specifica, purché la condanna segua il criterio della soccombenza complessiva.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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