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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14680/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi proposti si limitavano a riproporre censure già affrontate e respinte dal giudice di merito. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per un episodio in cui la sua condotta era stata qualificata come non mera fuga, ma come resistenza con lesioni. Con il primo motivo deduceva la mancata integrazione del delitto, sostenendo che la condotta si fosse esaurita in una semplice fuga e integrasse al più una resistenza passiva, oltre alla mancanza dell'elemento soggettivo. Con il secondo motivo contestava l'assenza dell'elemento soggettivo del reato di lesioni personali. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché sostanzialmente ripetitivi di doglianze già esaminate e disattese dalla sentenza impugnata con argomentazioni giuridiche ritenute corrette.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitino a riprodurre censure già dedotte in appello e già compiutamente esaminate e disattese con adeguata motivazione dal giudice di merito.
  • La contestazione dell'insussistenza dell'elemento soggettivo e della riconducibilità della condotta a un determinato titolo di reato non può essere riesaminata in cassazione quando il ricorso non censuri specifici vizi logici o giuridici della motivazione di merito, ma si risolva in una mera reiterazione delle stesse doglianze.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, a una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLesioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleDelitti contro la personaReati contro la PA
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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