Sentenza del 21/11/2016 n. 8880 - Comm. Trib. Prov. Milano
IVA - Neutralità - Versamento a monte - Dichiarazione annuale - Compilazione quadro credito - Necessità istanza rimborso - Non sussiste - Termine biennale decadenza - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la necessità di presentare una specifica istanza di rimborso dell'IVA, oltre alla compilazione del quadro della dichiarazione annuale destinato all'indicazione del credito. Il contribuente sosteneva che l'esposizione del credito nella dichiarazione annuale fosse sufficiente a manifestare la volontà di ottenerne il rimborso o la restituzione. La questione riguardava anche il termine applicabile: se il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21 del d.lgs. 546/1992 oppure il termine ordinario decennale di prescrizione.
La decisione
La domanda di rimborso o restituzione del credito IVA è stata ritenuta già presentata con la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro relativo al credito. Non è quindi necessaria un'ulteriore istanza autonoma. In assenza di una specifica domanda, non si applica il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21 del d.lgs. 546/1992, ma il termine ordinario decennale di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c. La decisione tutela il diritto del contribuente al recupero dell'IVA versata a monte, in ossequio al principio di neutralità dell'IVA.
Norme richiamate
Art. 21 del d.lgs. 546/1992
Il termine biennale di decadenza previsto per la domanda di restituzione non si applica quando il credito IVA è stato indicato nella dichiarazione annuale senza una separata istanza di rimborso.
Art. 2946 c.c.
In mancanza di una specifica domanda di rimborso, il diritto alla restituzione del credito IVA è soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione.
VI Direttiva CEE in materia di IVA
Il diritto al ristoro dell'IVA versata "a monte" è principio basilare del sistema comunitario.
Il principio di neutralità dell'IVA impone che l'imposta assolta sugli acquisti possa essere recuperata dal soggetto passivo, evitando che essa costituisca un costo definitivo.
Massime di principio
- L'indicazione di un credito IVA nella dichiarazione annuale può valere come manifestazione della volontà di ottenerne il rimborso o la restituzione, senza necessità di una distinta istanza, se la dichiarazione contiene gli elementi necessari.
- Quando il credito è stato regolarmente esposto in dichiarazione, la relativa pretesa non è normalmente soggetta al termine biennale di decadenza previsto per le domande autonome di rimborso, ma al termine ordinario decennale di prescrizione.
- Il principio di neutralità dell'IVA orienta l'interpretazione delle norme verso il riconoscimento effettivo del diritto del contribuente al recupero dell'imposta assolta a monte.
- È comunque opportuno indicare correttamente il credito nella dichiarazione e conservare la documentazione contabile e fiscale che ne dimostri l'esistenza, poiché l'assenza di tali elementi può ostacolare il rimborso.
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