Cassazione Penale, Sentenza n. 17700/2024 del 06/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR n. 309/1990 e plurime violazioni dell'art. 73 DPR n. 309/1990). Il ricorrente contestava principalmente la utilizzabilità, ai fini cautelari, delle chat criptate SkyECC acquisite tramite Ordine Europeo di Indagine (O.E.I.) dalla Francia, denunciando l'assenza dei provvedimenti autorizzativi stranieri e sostenendo che fosse necessaria una verifica della regolarità delle modalità di acquisizione (anche alla luce dell'art. 729 c.p.p.). Inoltre la difesa contestava la sussistenza dei gravi indizi riguardo alla partecipazione di NURRA all'associazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il materiale (messaggistica SkyECC decriptata e trasmessa mediante O.E.I.) sia acquisibile secondo le regole di cooperazione previste dal d.lgs. n. 108/2017 e dalla direttiva 2014/41/UE, con presunzione relativa di correttezza degli atti svolti dall'autorità di emissione salvo prova contraria specifica. Ha richiamato la recente pronuncia delle Sezioni Unite che inquadrano tali acquisizioni come trasferimento di atti di un procedimento penale e confermano il potere del PM di emettere O.E.I. per atti già disponibili all'estero; la verifica sul rispetto dei diritti fondamentali resta possibile ma richiede specifiche allegazioni difensive, che qui mancavano. Quanto al profilo sostanziale, la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla carenza dei gravi indizi circa l'appartenenza di NURRA al sodalizio, osservando che la valutazione del contenuto delle conversazioni è questione di merito non sindacabile se non per manifesta illogicità.
Norme richiamate
art. 74 DPR n. 309/1990
Norma sostanziale contestata (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti): la sentenza conferma che gli elementi probatori raccolti hanno consentito di ritenere sussistenti i gravi indizi per l'applicazione della misura cautelare.
art. 73 DPR n. 309/1990
Reati di detenzione e traffico di stupefacenti contestati; utilizzati nella ricostruzione dei capi d'imputazione.
art. 309 cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina il procedimento di riesame in tema di misure cautelari; il ricorso era proposto ai sensi di tale articolo.
art. 234-bis cod. proc. pen.
Richiamato nel dibattito sulla natura del materiale informatico (documento di dati informatici) e sulla sua utilizzabilità; tuttavia la Corte ricorda che l'inquadramento non esclude l'utilizzabilità acquisita tramite O.E.I.
art. 270 cod. proc. pen.
Usato come fondamento per l'utilizzabilità, nel procedimento diverso, di intercettazioni o atti acquisiti in altro procedimento: la Corte ne conferma la rilevanza per disciplinare l'impiego dei dati trasmessi dall'estero senza obbligo di deposito preventivo dei decreti autorizzativi.
art. 729 cod. proc. pen.
Invocato dalla difesa per la vigilanza sugli atti assunti all'estero; la Corte ha ritenuto che la presunzione di regolarità degli atti stranieri non contrasti con l'art. 729, posto che la verifica è possibile solo mediante allegazioni concrete di violazioni.
artt. 244, 247 comma 1-bis, 254-bis, 352 comma 1-bis cod. proc. pen.
Richiamati come riferimenti normativi in tema di dati di natura informatica e modalità di acquisizione: la Corte osserva che eventuali irregolarità nelle regole acquisitive possono incidere sull'affidabilità della prova ma non sulla sua acquisibilità mediante O.E.I.
d.lgs. 21 giugno 2017 n. 108
Normativa di recepimento della direttiva 2014/41/UE che disciplina l'ordine europeo di indagine; la sentenza conferma che il PM ha agito nei limiti di tale decreto nel richiedere la documentazione già acquisita all'estero.
Direttiva 2014/41/UE
Fondamento della cooperazione mediante O.E.I.; la Corte sottolinea il principio del riconoscimento reciproco e della fiducia tra Stati membri, con la possibilità di eccezioni solo su concreta valutazione dei rischi per i diritti fondamentali.
art. 82 TFUE
Riferimento al quadro della cooperazione giudiziaria penale nell'UE e al principio di riconoscimento reciproco che sorregge l'O.E.I.
Massime di principio
- La trasmissione di messaggi decriptati acquisiti dall'autorità di un altro Stato membro tramite O.E.I. si presume regolare: il PM può acquisire atti già disponibili all'estero senza che sia richiesto preliminarmente il deposito dei provvedimenti stranieri, salvo che la difesa allegui specifiche e concrete violazioni dei diritti fondamentali.
- La verifica preliminare da parte del giudice nazionale sulla legittimità degli atti compiuti all'estero è limitata: esiste una presunzione di correttezza dell'autorità di emissione e la sindacabilità si apre solo davanti a elementi concreti che evidenzino violazioni inderogabili o del diritto di difesa.
- La qualificazione della messaggistica (documento informatico vs. intercettazione) non esclude la sua utilizzabilità nel procedimento italiano quando la trasmissione avviene nell'ambito di cooperazione EU e nei limiti previsti dall'art. 270 c.p.p. e dalla direttiva 2014/41/UE.
- Contestazioni generiche sull'incompletezza documentale (es. mancata trasmissione dei decreti stranieri) non sono sufficienti: la difesa deve specificare in che modo dette omissioni hanno prodotto una violazione concreta dei diritti fondamentali o compromesso l'attendibilità del materiale.
- Le questioni di merito relative all'interpretazione del contenuto delle conversazioni e alla valutazione dei gravi indizi spettano al giudice di merito; la Corte di legittimità interviene solo in caso di manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione.
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