Sentenza del 03/05/2022 n. 2005 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Sollecito pagamento - Soggetto contribuente - Opposizione giudiziale - Rileva - Giudice tributario - Accoglimento ricorso - Rileva - Soggetto contribuente - Rottamazione cartella pagamento - Intervenuta adesione - Soccombenza parziale - Esclusione - Compensazione spese giudizio - Difetto motivazione - Rileva - Altre cartelle pagamento - Intervenuta prescrizione - Rileva - Omesso pagamento - Non rileva - Soccombenza parziale - Esclusione - Compensazione spese giudizio - Difetto motivazione - Rileva - Ricorso appello - Spese giudizio - Richiesta refusione - Avvenuto accoglimento - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
il contribuente ha impugnato il sollecito di pagamento e le cartelle sottese, deducendo, tra l'altro, la prescrizione di alcuni crediti e la successiva adesione a una procedura di rottamazione per una delle cartelle. In primo grado il giudice ha accolto il ricorso annullando le cartelle, ma ha disposto la compensazione delle spese ritenendo sussistere una soccombenza parziale per effetto della rottamazione intervenuta e dell'omesso versamento sulle restanti cartelle. In appello si è contestato che tali fattispecie (adesione a rottamazione dopo i fatti e prescrizione dei crediti esistenti al momento della proposizione del ricorso) non integrano di per sé la soccombenza parziale tale da giustificare la compensazione delle spese.
La decisione
il giudice d'appello ha accolto il gravame: ha ritenuto che l'adesione del contribuente alla rottamazione di una cartella e l'omesso pagamento di altre cartelle di cui i termini prescrizionali si erano già compiuti al momento della proposizione del ricorso non costituiscono soccombenza parziale nel giudizio. Di conseguenza la compensazione delle spese sancita in primo grado era priva di adeguata motivazione e va riformata. L'appello è stato quindi accolto in punto di spese, con riconoscimento della refusione a favore del ricorrente secondo quanto disposto dal giudice di appello.
Norme richiamate
Il d.lgs. 546/92 disciplina il processo tributario e la regola della soccombenza e delle spese di lite. Ne deriva che la compensazione delle spese deve essere espressamente motivata dal giudice sulla base di una concreta valutazione di soccombenza: elementi come la definizione agevolata successiva o l'estinzione dei crediti per prescrizione, se sussistenti alla data di proposizione del ricorso, non costituiscono automaticamente soccombenza parziale giustificativa di compensazione senza adeguata motivazione.
Massime di principio
- L'adesione del contribuente a una definizione/rottamazione non produce automaticamente soccombenza parziale che legittimi la compensazione delle spese; occorre valutare se tale adesione incide sul risultato del giudizio e se è stata determinante nella decisione.
- La prescrizione dei crediti intervenuta prima della proposizione del ricorso estingue la pretesa e non può essere considerata come causa di soccombenza parziale del contribuente.
- La compensazione delle spese di lite da parte del giudice tributario richiede una motivazione specifica e congrua: la mera enunciazione non è sufficiente e può essere riformata in appello per difetto di motivazione.
- In appello è possibile ottenere la riforma della pronuncia che aveva compensato le spese senza adeguata motivazione e la refusione delle spese a favore della parte che ha ottenuto l'annullamento degli atti impugnati.
- In casi simili verificare sempre lo stato prescrizionale dei singoli ruoli alla data del deposito del ricorso e documentare tempestivamente eventuali adesioni a definizioni agevolate per valutare correttamente la posizione di soccombenza.
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