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Sentenza

Sentenza n. 1943/2026 - Napoli, Sezione 8

Per l’ottemperanza ALLA SENTENZA ESECUTIVA NUMERO 4051/2024, R.G. 19654/2022, PUBBLICATA IN DATA 31.05.2024, DAL TRIBUNALE DI NAPOLI (SEZIONE LAVORO), GIUDICE DOTT. MAZZOCCA, PASSATA IN GIUDICATO.

Giustizia amministrativa202502863

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, che aveva accertato il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per complessivi 1.500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., chiedendo l'attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto a usufruire del beneficio annuale di 500 euro previsto per la carta elettronica del docente per tre anni scolastici, per complessivi 1.500 euro. Ha dedotto che la sentenza non era stata impugnata dall'amministrazione, che era stata notificata il 4 giugno 2024 e che, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, l'amministrazione non aveva adempiuto. Ha chiesto la condanna dell'amministrazione all'esecuzione del giudicato, al pagamento del dovuto e degli accessori, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. L'amministrazione si è costituita senza fornire prova dell'adempimento. È stata inoltre richiesta l'applicazione di una misura coercitiva pecuniaria.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo ammissibile e tempestiva l'azione di ottemperanza e verificando la rituale notificazione della sentenza, il passaggio in giudicato e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Poiché il termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio era ormai decorso, il TAR ha precisato che l'amministrazione deve corrispondere il controvalore pecuniario del beneficio, con interessi legali fino al soddisfo: la natura fungibile dell'obbligazione pecuniaria impedisce che il decorso del termine renda ineseguibile il diritto, soprattutto quando il ritardo sia imputabile all'inerzia amministrativa. È stato nominato sin d'ora, senza compenso e con facoltà di delega, un dirigente della Direzione generale competente quale commissario ad acta, incaricato, in caso di ulteriore inerzia, di reperire o allocare le somme e di compiere le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. Il TAR ha escluso che l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa possano costituire impedimento all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di astreinte, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    La disposizione consente di esperire l'ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Risultano rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, deve essere decorso prima di procedere all'esecuzione; nel caso concreto il termine era inutilmente decorso.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale di 500 euro destinato alla formazione e all'aggiornamento del personale docente.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di conformazione.
  • Quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto al giudicato, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il decorso del termine temporale stabilito dal giudice per la fruizione di un beneficio economico non estingue il diritto quando l'impossibilità di fruirne in forma originaria dipenda dall'inerzia dell'amministrazione; ove l'obbligazione sia fungibile, essa deve essere convertita nel pagamento del controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento all'esecuzione di un giudicato di pagamento nei confronti della pubblica amministrazione; il commissario deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile l'adempimento.
  • La nomina del commissario ad acta e l'accoglimento dell'ottemperanza non comportano automaticamente l'applicazione dell'astreinte, la quale può essere negata quando, alla luce delle circostanze concrete, la misura coercitiva non sia ritenuta equa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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