Sentenza n. 133/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza della Sentenza n. 4908/2024 (R.G. 9011/2024) del Tribunale di Palermo, sezione Lavoro, pubblicata il 28.11.2024 , e notificata il 01.03.2025, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all'erogazione di 500 euro mediante buono elettronico di spesa
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice esecutante)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, notificata al Ministero, rimasta ineseguita nonostante il decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha chiesto l'integrale pagamento della somma riconosciuta dal titolo, nonché la rivalutazione monetaria e la penalità di mora. La sentenza del giudice ordinario disponeva l'erogazione di 500 euro mediante emissione di un buono elettronico di spesa di pari valore nominale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati e ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al titolo, provvedendo al pagamento delle spettanze entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. In caso di ulteriore inerzia, il Responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, dovrà intervenire quale commissario ad acta entro gli ulteriori sessanta giorni, su istanza della parte. Il giudice ha ritenuto applicabile per analogia, alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto, la disciplina che esclude compensi per il commissario appartenente alla stessa amministrazione, in quanto l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. È stata negata la rivalutazione monetaria: il titolo esecutivo non conteneva una pronuncia al riguardo e, per i crediti retributivi successivi al 31 dicembre 1994, opera il divieto di cumulo tra rivalutazione e interessi, salvo che la rivalutazione ecceda gli interessi legali, circostanza non documentata. È stata invece disposta, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulla sorte capitale, dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento sino all'effettivo soddisfacimento o, al più tardi, sino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 189 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine per l'adempimento, nominare un commissario ad acta e disporre la penalità di mora prevista dal comma 4, lett. e).
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, decorrente dalla notificazione del titolo, costituisce presupposto per l'azione di ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull'assenza di compenso per il commissario ad acta appartenente all'amministrazione debitrice è stata ritenuta applicabile analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle emesse ai sensi della legge Pinto.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina applicata analogicamente al compenso del commissario ad acta.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Esclude, in materia retributiva, il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali; la rivalutazione può essere riconosciuta solo per l'eventuale eccedenza rispetto agli interessi, se provata.
art. 26 c.p.a.
Fondamento della regolazione delle spese processuali secondo il principio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Applicato per la condanna dell'amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza di condanna pecuniaria del giudice ordinario passata in giudicato, quando il titolo sia stato notificato all'amministrazione e sia inutilmente decorso il termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria, il giudice può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine e, per l'ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta con poteri sostitutivi su istanza della parte interessata.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla sorte capitale, decorrendo dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'adempimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento spontaneo.
- Il commissario ad acta appartenente alla stessa amministrazione debitrice svolge un munus obbligatorio e, per l'attività sostitutiva connessa all'incarico, non ha diritto a un compenso autonomo quando essa rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata analogicamente anche a condanne pecuniarie diverse da quelle disciplinate dalla legge Pinto.
- In sede di ottemperanza, il giudice non può riconoscere somme ulteriori non risultanti dal titolo esecutivo; per i crediti retributivi successivi al 31 dicembre 1994, la rivalutazione monetaria non si cumula con gli interessi legali e può essere riconosciuta soltanto per l'eventuale eccedenza provata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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