Cassazione Penale, Sentenza n. 7983/2024 del 22/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la conferma di condanna per il delitto di truffa (art. 640 c.p.). Il ricorrente contestava: 1) che la condanna fosse fondata esclusivamente sulla titolarità della carta Postepay su cui la vittima aveva versato 460 euro, quindi insufficiente per la riconducibilità degli artifizi a lui; 2) violazione dell'art. 192 c.p.p. e difetto di motivazione circa l'attendibilità dei testimoni; 3) errata valutazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131‑bis c.p.); 4) insufficiente motivazione sulla recidiva (art. 62‑bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi impugnassero in realtà il giudizio di merito e la diversa valutazione delle prove, censure non consentite in questa sede salvo vizi di motivazione manifesti. Ha confermato che la titolarità della carta Postepay, l'assenza di spiegazioni da parte dell'imputato e le altre emergenze istruttorie potevano giustificare la ritenuta responsabilità, anche in via di concorso di persone. Ha rigettato le doglianze su art. 131‑bis (tenuità) come infondate e ha dichiarato precluso il motivo relativo alla mancata motivazione sulla recidiva per carenza di doglianze specifiche in appello. Ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
Norma che punisce la truffa. La Corte ha ritenuto che gli elementi ricostruiti (agenzia inesistente, documenti falsi, pagamento su Postepay intestata al ricorrente) rientrassero nel fatto-tipico del reato.
art. 192 cod. proc. pen.
Regola sulla valutazione delle dichiarazioni testimoniali. La Corte ha precisato che vizi di valutazione dell'attendibilità non costituiscono automaticamente violazione di legge e possono essere dedotti in cassazione solo se la motivazione è mancante, manifestamente illogica o contraddittoria.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto che, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p., il fatto non fosse da considerare di tenuità e ha giudicato fondata la valutazione del giudice d'appello.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione dell'offensività. Utilizzato dal giudice per valutare la gravità dell'offesa ai fini dell'applicabilità dell'art. 131‑bis; non è necessario esaminare tutti gli elementi se sono indicati quelli ritenuti rilevanti.
art. 62-bis cod. pen.
Norma che attiene alla recidiva. La Corte ha ritenuto legittimo il ricorso alla recidiva reiterata ove sussistano precedenti definitivi che esprimono maggiore pericolosità sociale, conformandosi anche al recente orientamento di legittimità.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limiti del sindacato in cassazione sulla motivazione: la censura è ammissibile quando si deduca mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione del giudice a fondamento della decisione.
art. 606, comma terzo cod. proc. pen.
Preclusione di specifiche censure in cassazione se non adeguatamente formulate in sede di impugnazione (collegato con art. 609 c.p.p.).
art. 609, comma secondo cod. proc. pen.
Disciplina la preclusione dei motivi di cassazione riguardanti doglianze non specificamente articolate in appello; conferma l'impossibilità di impugnare questioni generiche non svolte nel gravame.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna rimessa alla Corte per le spese e per il versamento alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile o rigettato; la Corte ha liquidato euro 3.000 a tale titolo.
art. 23, comma 8, DL 137/2020
Norma procedurale che permette la trasmissione della requisitoria scritta da parte della Procura Generale; utilizzata nel procedimento per comunicare la conclusione favorevole all'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito un sindacato libero sulla valutazione delle prove: le censure che sollecitano una diversa lettura del materiale probatorio sono inammissibili salvo che ricorrano vizi di motivazione evidenti (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà).
- La titolarità di conti o carte sulle quali sono confluiti proventi di frodi può assumere rilievo decisivo se l'imputato non fornisce spiegazioni concrete e documentate; l'onere di allegazione difensiva è rilevante quando l'imputato è in posizione di "vicinanza della prova".
- Le doglianze sull'attendibilità dei testi devono tradursi in specifiche censure sulla motivazione del giudice per essere valutate in cassazione; semplici richieste di rivalutazione della credibilità sono inammissibili.
- Per escludere la punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis c.p.) il giudice deve motivare sulla valutazione dell'offensività con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p.; la decisione è sindacabile in cassazione solo se la motivazione è carente o manifestamente illogica.
- Questioni non sollevate in modo specifico e puntuale in appello possono essere precluse in cassazione (preclusione dei "motivi generici"); è quindi strategico articolare chiaramente tutte le doglianze rilevanti in sede di gravame.
- Il rigetto o l'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende; valutare l'opportunità di impugnare anche alla luce di tali rischi.
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