Sentenza n. 6329/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
quanto al ricorso n. 9660 del 2025: per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato sez. IV 22 settembre 2025 n.7446, che ha dichiarato improcedibile il ricorso n.2522/2025 R.G. proposto per la riforma della sentenza non definitiva T.a.r. Lazio Roma sez. II 3 marzo 2025 n.4526, che a sua volta aveva accolto in parte il ricorso n. 5406/2024 R.G. di cui appresso; quanto al ricorso n. 9743 del 2025: per l’annullamento ovvero la riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, sede di Roma, sez. II, 12 dicembre 2025 n. 2205, che ha respinto il ricorso n. 5406/2024 R.G. integrato da motivi aggiunti, proposto per l’accertamento: (ricorso principale) del silenzio inadempimento sulla domanda 21 dicembre 2021 prot. n. QL/2021/0098539 presentata nell’interesse della Castelfusano Prima S.r.l. quale proprietaria dell’omonima tenuta a Roma Capitale per essere autorizzata ad eseguire interventi fitosanitari di manutenzione straordinaria nella tenuta stessa; (I motivi aggiunti, depositati il giorno 9 ottobre 2024 e II motivi aggiunti, depositati il giorno 8 aprile 2025) e dell’asserita formazione del silenzio assenso sulla domanda stessa; e in ogni caso per la condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento del danno;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato n. 7446/2025, impugnata per revocazione, e sentenza definitiva del TAR Lazio n. 2205/2025, impugnata con appello
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietarie immobiliari)
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda le istanze presentate per ottenere l'autorizzazione a eseguire interventi fitosanitari, di manutenzione straordinaria, riqualificazione e messa in sicurezza del bosco della Tenuta di Castel Fusano, situata nella Riserva naturale statale del Litorale Romano. Le società hanno agito in primo grado per accertare il silenzio-inadempimento o, in alternativa, la formazione del silenzio-assenso sulle istanze del 21 dicembre 2021 e del 4 e 9 gennaio 2023, chiedendo anche il risarcimento dei danni. Il TAR, con sentenza non definitiva, aveva escluso il silenzio sulla prima istanza, ordinato al Comune di provvedere sulle successive e ritenuto non configurabile il silenzio-assenso sul parere della Commissione di riserva, disponendo la prosecuzione del giudizio sulla domanda risarcitoria. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7446/2025, aveva dichiarato improcedibile l'appello relativo al silenzio-assenso, ritenendo sopravvenuto il provvedimento comunale, e aveva dichiarato rinunciata la domanda risarcitoria sul presupposto che fosse stata respinta dal TAR e non fosse stata riproposta in appello. Le società hanno quindi proposto revocazione, deducendo due errori di fatto: l'erronea decisione sulla domanda risarcitoria, in realtà non definita dalla sentenza non definitiva, e l'erronea valutazione sulla formazione del silenzio-assenso. Con distinto appello contro la sentenza definitiva del TAR n. 2205/2025, le società hanno contestato il rigetto della domanda risarcitoria e chiesto che la valutazione del danno fosse rimessa al TAR o svolta direttamente in appello.
La decisione
I due ricorsi sono stati riuniti. La domanda di revocazione relativa al silenzio-assenso è stata dichiarata inammissibile perché le ricorrenti non hanno specificamente indicato nel corpo del ricorso quale fosse l'errore di fatto, né hanno dedotto un errore revocatorio distinto da una contestazione della valutazione giuridica e processuale compiuta dal giudice. La revocazione è stata invece accolta limitatamente al capo della sentenza n. 7446/2025 concernente la domanda risarcitoria. Il Consiglio di Stato ha rilevato che la sentenza revocanda aveva erroneamente affermato che il TAR avesse respinto la domanda risarcitoria e che questa fosse stata poi rinunciata in appello, mentre la sentenza non definitiva del TAR non aveva deciso tale domanda, che era stata riservata alla sentenza definitiva. L'errore, immediatamente risultante dagli atti e dal testo delle pronunce, ha determinato la decisione su una domanda non ancora definita nel giudizio di appello; la sentenza è stata quindi annullata, in fase rescindente, nella parte relativa alla domanda risarcitoria, senza pronuncia rescissoria. L'appello contro la sentenza definitiva del TAR è stato comunque respinto, con diversa motivazione rispetto a quella originaria: eliminato il giudicato fondato sulla ritenuta rinuncia, la domanda risarcitoria restava infondata perché le appellanti non avevano allegato né provato l'esistenza del danno, in violazione dell'onere probatorio gravante su di esse secondo il principio dispositivo pieno. Le spese sono state integralmente compensate per la soccombenza parziale.
Norme richiamate
art. 106 c.p.a.
La revocazione è proponibile nei casi e nei modi previsti dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile.
La disposizione consente la revocazione delle sentenze amministrative nei casi previsti dal codice di procedura civile, compreso l'errore di fatto revocatorio.
art. 395 n. 4 c.p.c.
Se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.
L'errore revocatorio deve consistere in un immediato e obiettivo abbaglio percettivo su un fatto non controverso, risultante dagli atti, e deve essere causalmente determinante della decisione; non può riguardare l'interpretazione o applicazione delle norme né la valutazione delle risultanze processuali.
art. 13 l. 394/1991
Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. [...] Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato.
La norma è richiamata nel quadro della disciplina sostanziale delle autorizzazioni ambientali e del silenzio-assenso relativo al nulla osta dell'Ente parco; la questione non è stata definita nel merito in questa sentenza per la declaratoria di inammissibilità della relativa revocazione.
art. 34, comma 3, c.p.a.
La manifestazione di un interesse ai fini risarcitori.
La sentenza rileva che la precedente pronuncia aveva erroneamente ritenuto rinunciata la domanda risarcitoria, poiché la sentenza non definitiva del TAR non l'aveva ancora decisa.
Massime di principio
- L'errore revocatorio rilevante ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. consiste in un immediato e obiettivo abbaglio percettivo risultante dagli atti o dai documenti di causa, relativo a un fatto non controverso; non coincide con l'errore di diritto né con la diversa valutazione o interpretazione delle risultanze processuali.
- L'errore di fatto può fondare la revocazione soltanto se è stato determinante della decisione, nel senso che deve sussistere un rapporto di causalità necessaria tra l'erronea percezione del fatto e il contenuto della pronuncia.
- Costituisce errore revocatorio la decisione su una domanda che, alla data della pronuncia, non era stata ancora proposta o definita nel grado di giudizio considerato, quando tale circostanza risulti immediatamente e direttamente dal testo delle pronunce e dagli atti processuali.
- La revocazione non può essere utilizzata per introdurre un ulteriore grado di giudizio volto a contestare l'apprezzamento delle risultanze processuali o l'interpretazione delle norme; il ricorrente deve indicare specificamente nel ricorso il fatto erroneamente percepito e spiegare perché ricorrano i presupposti dell'errore revocatorio.
- In materia di responsabilità della pubblica amministrazione, il principio dispositivo pieno impone al privato che chieda il risarcimento di allegare e provare il danno subito; la mancata allegazione e prova del danno giustifica il rigetto della domanda anche quando venga meno la diversa ragione processuale posta a fondamento della decisione di primo grado.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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