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Sentenza

Sentenza n. 1015/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 140/2024 emessa dal Tribunale di Prato – Sezione Lavoro ad esito del giudizio n. 678/2023 R.G..

Giustizia amministrativa202500975

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 140/2024 del Tribunale di Prato – Sezione Lavoro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 140/2024 del Tribunale di Prato – Sezione Lavoro. Nel corso del giudizio ha dichiarato che il Ministero resistente aveva adempiuto, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna dell'amministrazione alle spese, poiché l'esecuzione, compreso il pagamento dovuto, era intervenuta solo dopo la proposizione dell'azione di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatto l'interesse azionato dalla ricorrente mediante l'adempimento intervenuto nel corso del giudizio. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 500,00, oltre al rimborso del contributo unificato se dovuto ed effettivamente versato e agli accessori di legge se dovuti. La condanna alle spese è stata giustificata dal fatto che l'esecuzione della sentenza presupposta è intervenuta soltanto dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata in ragione della piena soddisfazione dell'interesse della ricorrente intervenuta nel corso del giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione integrale della decisione presupposta intervenuta nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere quando comporta la piena soddisfazione dell'interesse azionato.
  • Quando l'amministrazione adempie alla decisione presupposta soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta soddisfazione dell'interesse non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale o della causalità della lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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