Sentenza del 05/12/2022 n. 3787 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
- Cartella di pagamento - Prescrizione - Termini decorrenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Disputa sulla decorrenza del termine di prescrizione di crediti fiscali iscritti in cartella di pagamento: il ricorrente sosteneva che la pretesa fosse prescritta perché il termine sarebbe dovuto decorrere dall'anno successivo alla notifica originaria; la resistente eccepiva invece che nel frattempo era stato compiuto un atto interruttivo che aveva fatto ricominciare il computo della prescrizione.
La decisione
La decisione ha precisato che il principio secondo cui il termine prescrizionale decorre dall'anno successivo alla data di notifica vale con riferimento al primo esperimento dell'azione; tuttavia, ove sia intervenuto nel frattempo un atto interruttivo valido, il termine di prescrizione ricomincia a decorrere dal giorno successivo alla data di compimento di tale atto interruttivo. Di conseguenza, se è provato l'atto interruttivo, la pretesa non può essere dichiarata prescritta in base alla sola decorrenza dalla notifica originaria.
Norme richiamate
Codice Civile, art. 2943 (interruzione della prescrizione)
La norma sull'interruzione è applicata in via generale anche al saldo dei termini prescrizionali tributari: un atto interruttivo valido determina la ricomputazione del termine dalla data successiva all'atto.
Normativa sulla riscossione dei tributi (es. DPR 602/1973 - procedure di riscossione)
La disciplina della riscossione e delle notifiche è rilevante per stabilire il momento iniziale della prescrizione e per identificare gli atti che possono interromperla (notifiche, atti esecutivi, compiuti dall'ente riscossore).
Massime di principio
- Il termine di prescrizione relativo a una cartella di pagamento decorre, in linea generale, dall'anno successivo alla data di notifica dell'atto che ha avviato l'azione (prima notifica), ma questa regola è riferita al primo esperimento dell'azione.
- Se nel corso del tempo è intervenuto un atto interruttivo valido, la prescrizione non continua a decorrere dalla notifica originaria: il termine ricomincia a decorrere dal giorno successivo alla data di compimento dell'atto interruttivo.
- Occorre verificare la natura dell'atto: sono interruttivi, in generale, le intimazioni di pagamento, gli atti esecutivi, la proposizione di ricorso giudiziale e altri atti specificamente previsti dalla normativa; la qualificazione dell'atto come interruttivo è determinante.
- L'onere probatorio circa l'esistenza e la validità dell'atto interruttivo grava sulla parte che lo invoca; analogamente chi deduce la prescrizione deve provarne gli elementi (date, assenza di interruzioni).
- Per il contribuente: conservare e produrre tutte le prove documentali sulle notifiche e sugli eventuali atti interruttivi, impugnare tempestivamente se si ritiene prescritta la pretesa. Per l'ente: documentare e conservare la prova degli atti interruttivi e delle loro notifiche per opponersi con successo alle eccezioni di prescrizione.
- Nel calcolo del termine, considerare che la decorrenza riparte dal giorno successivo all'atto interruttivo e che vanno rispettate le modalità formali richieste per la validità dell'interruzione.
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