Cassazione Penale, Sentenza n. 49544/2022 del 29/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva accolto l'appello del Pubblico Ministero e ripristinato la misura degli arresti domiciliari, sostituendo la misura alternativa dell'obbligo di dimora precedentemente disposta dal GIP. Il difensore deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per: 1) insufficiente considerazione dello stato di avanzamento del processo come elemento di attenuazione delle esigenze cautelari, soprattutto in sede di rito abbreviato con acquisizione di dichiarazioni; 2) genericità e carenza probatoria della valutazione secondo cui il Gambino, rimesso in libertà, potrebbe riallacciare rapporti con ambienti di associazione mafiosa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Palermo avesse motivato congruamente la decisione, osservando che: a) il giudice di merito ha discrezionalità nell'apprezzamento della pericolosità e dell'adeguatezza della misura cautelare e tale valutazione è sindacabile in Cassazione solo in presenza di manifesta illogicità; b) il comportamento processuale dell'imputato è neutro e non sufficiente, di per sé, a giustificare l'attenuazione della misura; c) lo stato di avanzamento del processo non poteva essere considerato elemento decisivo, anche perché la difesa stessa aveva ammesso che le dichiarazioni acquisite non avevano interessato la posizione del Gambino, lasciando quindi inalterato il materiale probatorio rilevante ai fini cautelari. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Decreto-Legge 21 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
citato nel testo come base per la trasmissione della requisitoria scritta
ha consentito la trasmissione della requisitoria scritta del Procuratore Generale che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; qui utilizzato procedimentalmente per esprimere la posizione della pubblica accusa in Cassazione
Codice di procedura penale, art. 616
menzionato nel provvedimento per la condanna al pagamento in favore della Cassa delle Ammende
dispone la sanzione pecuniaria da infliggere al ricorrente in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione per la somma di Euro 3.000
Regolamento della Corte di Cassazione, art. 28
menzionato in chiusura per gli adempimenti di cancelleria
norma procedurale richiamata per gli adempimenti amministrativi successivi alla decisione
Massime di principio
- La valutazione dell'adeguatezza di una misura cautelare rispetto a un'altra è rimessa al giudice di merito e la Cassazione interviene soltanto se emergono profili di manifesta illogicità, contraddittorietà o insufficienza motivazionale.
- Lo stato di avanzamento del processo non costituisce automaticamente motivo sufficiente per attenuare una misura cautelare, specie quando il materiale probatorio rilevante ai fini della pericolosità dell'imputato resta sostanzialmente invariato.
- Il comportamento processuale 'corretto' dell'imputato è elemento neutro di valutazione e, da solo, non obbliga il giudice a sostituire una misura detentiva con una non detentiva.
- Per contestare con successo in Cassazione una decisione di riesame di misure cautelari è necessario dimostrare specifiche e concrete ragioni di illogicità o carenza motivazionale nel provvedimento impugnato, non una semplice divergenza di valutazione tra difesa e giudice.
- Nei procedimenti che coinvolgono ipotesi di associazione mafiosa la soglia per l'attenuazione delle misure restrittive è più alta: il giudice deve valutare con attenzione il rischio di reiterazione e il possibile nesso con ambienti associativi.
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