Sentenza n. 2597/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - della nota di rigetto prot. 31033 del 11 luglio 2024 del Ministero dell''''Istruzione, emessa dal “Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione” recante il sostanziale diniego dell''''istanza di riconoscimento del “Curso en Atencion a las Necesidades Especificas de Apoyo Educativo” dispensato dall''''Università Cardenal Herrera CEU quale specializzazione al sostegno conseguita in Spagna; - parere non favorevole al riconoscimento, da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca, non conosciuto direttamente da parte del ricorrente; - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento connesso conseguente e/o pertinente, nonché successivi occorrenti, e comunque lesivi dei diritti e degli interessi legittimi del ricorrente; e, conseguentemente, per la condanna dell'Amministrazione Resistente, per quanto di sua competenza, all'obbligo di provvedere alla rivalutazione dei titoli in questione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale del riconoscimento in Italia di un attestato spagnolo di formazione sul sostegno didattico, corredato dal parere non favorevole del Ministero dell'Università e della Ricerca
Esito
Favorevole al ricorrente (docente con titolo estero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento, ai fini dell'insegnamento specializzato sul sostegno in Italia, del "Curso en Atencion a las Necesidades Especificas de Apoyo Educativo" conseguito presso un'università spagnola. Il Ministero ha respinto l'istanza ritenendo che l'attestato, secondo la normativa spagnola, non desse accesso all'insegnamento in Spagna e fosse quindi privo dei requisiti giuridici minimi per essere valutato come titolo abilitante in Italia. L'amministrazione ha comunque effettuato un confronto tra il percorso estero e quello italiano previsto dal D.M. 30 settembre 2011, ravvisando differenze quantitative e qualitative, tra cui il riferimento al sostegno educativo anziché al sostegno didattico, le modalità blended di svolgimento e la diversa disciplina di insegnamenti, laboratori e tirocinio. Il ricorrente ha dedotto plurimi vizi: difetto di istruttoria e di motivazione, violazione della normativa nazionale ed europea, mancata valutazione effettiva e specifica delle conoscenze, abilità, competenze ed esperienza professionale acquisite, nonché mancata considerazione di misure compensative idonee a colmare le eventuali differenze formative.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, disponendo il riesame dell'istanza. Ha ritenuto che, pur non ricorrendo i presupposti per l'applicazione diretta della direttiva 2005/36/CE in assenza di un'attestazione dell'autorità spagnola relativa a una qualifica professionale esercitabile nello Stato d'origine, le autorità italiane dovessero procedere, alla luce degli artt. 45 e 49 TFUE, a una valutazione complessiva dei diplomi, certificati, titoli ed esperienza dell'interessato, comparando le competenze possedute con quelle richieste dalla normativa nazionale. Il confronto ministeriale è stato giudicato fondato su rilievi generali e formali e non adeguatamente motivato, poiché non aveva considerato compiutamente la documentazione prodotta, dalla quale emergeva una significativa sovrapposizione tra le materie del percorso spagnolo e quelle del percorso italiano, oltre allo svolgimento di laboratori e tirocinio diretto in presenza. Il TAR ha inoltre censurato la mancata valutazione di misure compensative, rilevando che l'assenza di un titolo abilitativo estero non costituisce una barriera preconcetta e che, anche in presenza di divergenze sostanziali, l'amministrazione può richiedere attività integrative, quali ore aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio. Ha valorizzato altresì il fatto sopravvenuto che il medesimo titolo estero era stato ritenuto idoneo ai fini dell'ammissione ai percorsi speciali disciplinati dal D.L. 71/2024, dalla L. 106/2024 e dal D.I. 77/2025, il che rendeva non chiaro perché differenze formative analoghe non potessero essere colmate mediante misure compensative nell'ambito della procedura ordinaria di riconoscimento. L'amministrazione dovrà quindi riesaminare l'istanza considerando la formazione e l'esperienza complessive e valutando l'eventuale assegnazione di misure compensative. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
direttiva 2005/36/CE
fissa le regole con cui lo Stato membro ospitante riconosce le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri d'origine e che permettono al titolare di esercitare la stessa professione
Il riconoscimento secondo la direttiva presuppone che la qualifica acquisita nello Stato d'origine abiliti il titolare a esercitare ivi la professione.
direttiva 2013/55/UE
Richiamata quale direttiva modificativa della direttiva 2005/36/CE.
art. 1 d.lgs. 206/2007
Richiamato quale disposizione nazionale analoga all'art. 1 della direttiva 2005/36/CE.
art. 3 d.lgs. 206/2007
Richiamato quale disposizione nazionale analoga all'art. 4 della direttiva 2005/36/CE.
art. 45 TFUE
Impone, nelle situazioni non rientranti nella direttiva 2005/36/CE, la considerazione delle qualifiche, dei titoli e dell'esperienza pertinenti nell'ambito della libertà di circolazione dei lavoratori.
art. 49 TFUE
Impone, nelle situazioni non rientranti nella direttiva 2005/36/CE, la considerazione delle qualifiche, dei titoli e dell'esperienza pertinenti nell'ambito della libertà di stabilimento.
D.M. 30 settembre 2011
Disciplina il percorso formativo italiano per la specializzazione sul sostegno, compresi insegnamenti, laboratori, tirocinio e crediti formativi.
L. 4 agosto 1977, n. 517
Richiamata per delineare la funzione dell'insegnante di sostegno quale docente di classe dotato di competenze didattiche e psico-pedagogiche specialistiche.
art. 7, commi 1 e 2, D.L. 31 maggio 2024, n. 71
Prevede percorsi di specializzazione per chi abbia seguito all'estero una formazione sul sostegno e presentato istanza di riconoscimento, a determinate condizioni.
L. 29 luglio 2024, n. 106
Ha convertito con modificazioni il D.L. 71/2024.
art. 7, comma 3, D.L. 31 maggio 2024, n. 71
Rinvia a un decreto interministeriale la definizione dei criteri di ammissibilità e dei requisiti di qualità dei percorsi formativi esteri.
D.I. 24 aprile 2025, n. 77
Disciplina i criteri di ammissibilità e i requisiti di qualità dei percorsi formativi svolti all'estero e prevede percorsi integrativi con crediti formativi differenziati in relazione all'esperienza maturata.
Massime di principio
- Quando una domanda di accesso a una professione regolamentata non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE perché il titolo estero non abilita all'esercizio della professione nello Stato d'origine, le autorità dello Stato ospitante devono comunque valutare, alla luce degli artt. 45 e 49 TFUE, l'insieme dei diplomi, certificati, altri titoli ed esperienza pertinente dell'interessato, comparandoli con le conoscenze e qualifiche richieste dalla normativa nazionale.
- Il diniego di riconoscimento di un titolo estero non può essere fondato su rilievi meramente formali o generali, ma deve considerare concretamente le conoscenze, abilità e competenze documentate dall'interessato, nonché l'eventuale sovrapposizione tra le materie, i laboratori e il tirocinio svolti all'estero e quelli previsti dall'ordinamento nazionale.
- Le differenze, anche sostanziali, tra la formazione estera e quella richiesta nello Stato ospitante non giustificano automaticamente il diniego: l'amministrazione deve valutare se possano essere colmate mediante misure compensative, quali attività aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio.
- L'assenza di un titolo abilitativo rilasciato o riconosciuto nello Stato d'origine non costituisce, di per sé, una barriera preconcetta alla valutazione comparativa e all'eventuale riconoscimento del percorso formativo estero.
- Quando l'amministrazione ammette il medesimo titolo estero a percorsi integrativi finalizzati al conseguimento della specializzazione nazionale, deve motivare specificamente perché lo stesso titolo non possa essere valutato, con eventuali misure compensative, nell'ambito della procedura ordinaria di riconoscimento.
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