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Sentenza

Sentenza n. 2703/2026 - Napoli, Sezione 7

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Benevento sull’atto di diffida e messa in mora notificato in data 08.07.2025, volto ad ottenere l’adozione dei provvedimenti sanzionatori e ripristinatori di cui all’art. 31 del D.P.R. 380/2001 in relazione all’infrastruttura per telecomunicazioni abusivamente installata sul terreno sito in Benevento, C.da Pantano, censito in catasto al Fg. 29, p.lla 182. e per la condanna del Comune al risarcimento del danno da ritardo.

Giustizia amministrativa202504141

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: silenzio del Comune sull'istanza volta all'adozione di provvedimenti sanzionatori e ripristinatori edilizi; domanda risarcitoria per il ritardo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva diffidato il Comune ad adottare, ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, i provvedimenti repressivi e ripristinatori relativi a un'infrastruttura per telecomunicazioni ritenuta abusivamente installata. Il Comune aveva successivamente adottato un'ordinanza di demolizione, sicché la domanda contro il silenzio era stata dichiarata cessata con sentenza non definitiva. Rimaneva la domanda di risarcimento del danno da ritardo, dedotto in relazione alla tardiva adozione dei provvedimenti repressivi. Il ricorrente non aveva tuttavia specificato né provato il danno concretamente subito, limitandosi a domandare genericamente il risarcimento.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda risarcitoria e ha compensato le spese. Ha ricondotto la responsabilità per danno da ritardo allo schema generale dell'art. 2043 c.c., affermando che grava sul danneggiato, secondo il principio dispositivo pieno, l'onere di provare tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito: illegittimità del mancato o tardivo esercizio della funzione, danno ingiusto, nesso causale e dolo o colpa dell'amministrazione. Il mero superamento del termine procedimentale costituisce soltanto un indice oggettivo dell'illegittimità e non prova né l'esistenza né l'entità del danno. Il danno risarcibile deve essere ulteriore rispetto al mero ritardo. Nel caso concreto, la domanda era formulata in termini generici e non dimostrava il danno né nell'an né nel quantum; pertanto non risultava adempiuto l'onere probatorio previsto dall'art. 2697 c.c. La precedente domanda avverso il silenzio non è stata nuovamente decisa, essendo già stata definita per cessazione della materia del contendere a seguito dell'ordinanza comunale di demolizione.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    per l'azione avverso il silenzio

    La domanda contro il silenzio era stata dichiarata cessata per sopravvenuta adozione dell'ordinanza di demolizione, conforme alla richiesta del ricorrente.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    provvedimenti sanzionatori e ripristinatori

    Costituisce la base normativa dei provvedimenti repressivi e ripristinatori richiesti al Comune in relazione all'infrastruttura ritenuta abusiva.

  • art. 2043 c.c.

    schema generale dell'art. 2043 c.c.

    La domanda di risarcimento del danno da ritardo è ricondotta alla responsabilità aquiliana, con necessità di provare tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito.

  • art. 2697 c.c.

    il danneggiato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., deve provare tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda

    Impone al ricorrente di provare l'esistenza e l'entità del danno, oltre agli altri presupposti della responsabilità.

  • art. 64 c.p.a.

    Concorre a fondare l'onere probatorio della parte che agisce per il risarcimento.

Massime di principio

  • La domanda di risarcimento del danno da ritardo nell'esercizio della funzione amministrativa è soggetta allo schema della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. e richiede la prova dell'illegittimità della condotta omissiva o tardiva, del danno ingiusto, del nesso causale e dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa dell'amministrazione.
  • Il mero superamento del termine previsto per la conclusione del procedimento costituisce soltanto un indice oggettivo dell'illegittimità del ritardo e non dimostra automaticamente l'esistenza, l'ingiustizia o l'entità del danno.
  • Il danno risarcibile da ritardo deve consistere in un pregiudizio ulteriore rispetto al mero ritardo procedimentale; la domanda deve essere specificamente allegata e provata sia nell'an sia nel quantum.
  • Nell'azione risarcitoria il principio dispositivo opera pienamente: il metodo acquisitivo tipico dell'azione di annullamento non esonera il danneggiato dall'onere di provare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieDanno da ritardoAbusi edilizi e sanzioniEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiResponsabilità della pubblica amministrazioneEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

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