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Sentenza

Sentenza del 12/02/2018 n. 808 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Studi di settore - Presunzioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato la legittimità dell'accertamento fondato sul solo scostamento tra il reddito dichiarato e quello risultante dagli studi di settore. La censura riguarda l'insufficienza della motivazione e della prova presuntiva, in quanto l'Amministrazione avrebbe dovuto considerare e spiegare le ragioni del rigetto delle giustificazioni e delle contestazioni formulate dal contribuente durante il contraddittorio.

La decisione

La sentenza afferma che il mero scostamento dagli studi di settore non è sufficiente a fondare l'accertamento. L'Amministrazione deve integrare l'accertamento con una motivazione specifica sulle ragioni per cui ha disatteso le osservazioni del contribuente. Solo in questo modo la presunzione può assumere i caratteri di gravità, precisione e concordanza richiesti e può sorgere, a carico del contribuente, un onere di prova contraria, esercitabile senza limitazioni quanto a mezzi e contenuti.

Norme richiamate

  • Legge n. 549/1995, art. 3, commi 181-187

    La disciplina degli studi di settore consente l'accertamento sulla base degli indicatori presuntivi, ma tale strumento non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di motivare l'accertamento e di valutare concretamente le osservazioni formulate dal contribuente nel contraddittorio.

Massime di principio

  • Lo scostamento del reddito dichiarato dai risultati degli studi di settore non costituisce, da solo, prova sufficiente dell'infedeltà fiscale.
  • L'Amministrazione deve instaurare e valorizzare il contraddittorio, spiegando puntualmente perché le giustificazioni del contribuente non siano convincenti.
  • La motivazione dell'accertamento deve collegare i dati degli studi di settore alla situazione concreta dell'attività economica e alle contestazioni presentate.
  • Il contribuente può fornire prova contraria con qualsiasi mezzo idoneo e senza limitazioni predeterminate, dimostrando le circostanze specifiche che rendono inattendibile il risultato degli studi.
  • In assenza di una valutazione effettiva delle deduzioni del contribuente, l'accertamento può risultare carente sotto il profilo motivazionale e probatorio.

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