Sentenza del 12/02/2018 n. 808 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Studi di settore - Presunzioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la legittimità dell'accertamento fondato sul solo scostamento tra il reddito dichiarato e quello risultante dagli studi di settore. La censura riguarda l'insufficienza della motivazione e della prova presuntiva, in quanto l'Amministrazione avrebbe dovuto considerare e spiegare le ragioni del rigetto delle giustificazioni e delle contestazioni formulate dal contribuente durante il contraddittorio.
La decisione
La sentenza afferma che il mero scostamento dagli studi di settore non è sufficiente a fondare l'accertamento. L'Amministrazione deve integrare l'accertamento con una motivazione specifica sulle ragioni per cui ha disatteso le osservazioni del contribuente. Solo in questo modo la presunzione può assumere i caratteri di gravità, precisione e concordanza richiesti e può sorgere, a carico del contribuente, un onere di prova contraria, esercitabile senza limitazioni quanto a mezzi e contenuti.
Norme richiamate
Legge n. 549/1995, art. 3, commi 181-187
La disciplina degli studi di settore consente l'accertamento sulla base degli indicatori presuntivi, ma tale strumento non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di motivare l'accertamento e di valutare concretamente le osservazioni formulate dal contribuente nel contraddittorio.
Massime di principio
- Lo scostamento del reddito dichiarato dai risultati degli studi di settore non costituisce, da solo, prova sufficiente dell'infedeltà fiscale.
- L'Amministrazione deve instaurare e valorizzare il contraddittorio, spiegando puntualmente perché le giustificazioni del contribuente non siano convincenti.
- La motivazione dell'accertamento deve collegare i dati degli studi di settore alla situazione concreta dell'attività economica e alle contestazioni presentate.
- Il contribuente può fornire prova contraria con qualsiasi mezzo idoneo e senza limitazioni predeterminate, dimostrando le circostanze specifiche che rendono inattendibile il risultato degli studi.
- In assenza di una valutazione effettiva delle deduzioni del contribuente, l'accertamento può risultare carente sotto il profilo motivazionale e probatorio.
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