Sentenza n. 11900/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l’accertamento del silenzio serbato dall’amministrazione sulla istanza di visto per lavoro subordinato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulla domanda di visto di ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro l’inerzia dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio sulla domanda di visto per lavoro subordinato. La domanda era stata presentata nell’ottobre 2023, dopo il conseguimento del nulla osta, e il 20 novembre 2023 l’amministrazione aveva notificato un preavviso di diniego, seguito da memoria difensiva dell’interessato. Nonostante ciò, non risultava adottato alcun provvedimento conclusivo. L’amministrazione ha riferito di non rinvenire sul portale un nulla osta lavorabile. Il ricorrente ha quindi dedotto la violazione dell’obbligo di provvedere e la protrazione dell’inerzia oltre il termine di conclusione del procedimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso avverso il silenzio, ritenendo sussistenti sia l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento sia l’inerzia oltre il termine previsto. Ha considerato rilevanti la presentazione della domanda nel 2023, l’esistenza del nulla osta, il preavviso di diniego seguito dalle osservazioni dell’interessato e l’assenza di un provvedimento finale. Il tempo trascorso dall’introduzione del d.l. 145/2024 non consente inoltre di protrarre indefinitamente la sospensione del procedimento. L’eventuale infondatezza della pretesa al rilascio del visto non esclude l’obbligo di definire il procedimento, ma deve tradursi, se del caso, in un diniego espresso e motivato. Il Ministero e l’Ambasciata sono stati condannati a procedere alla convocazione del ricorrente entro 90 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Le spese sono state integralmente compensate in ragione dell’elevato numero di richieste gravante sulla sede diplomatica e della complessità dell’iter procedimentale.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione contro il silenzio della pubblica amministrazione; il giudice può accertare l’illegittimità dell’inerzia e ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.
d.l. 145/2024
La sospensione prevista dalla normativa non può protrarsi indefinitamente; decorso un tempo ragionevole, l’amministrazione deve definire il procedimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, l’accoglimento presuppone la sussistenza di un obbligo dell’amministrazione di provvedere e il superamento del termine previsto per la conclusione del procedimento.
- L’eventuale infondatezza della pretesa sostanziale del privato non elimina l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato; essa può giustificare il diniego, ma non l’inerzia.
- Quando una sospensione procedimentale non può più ragionevolmente protrarsi per il tempo trascorso, l’amministrazione competente deve definire il procedimento entro un termine ragionevole.
- Nel giudizio sul silenzio il giudice può ordinare all’amministrazione di procedere alla convocazione dell’interessato entro un termine determinato, senza sostituirsi all’amministrazione nella valutazione finale sulla spettanza del provvedimento richiesto.
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