Sentenza del 17/10/2019 n. 8027 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima 206/2019 - ACCERTAMENTO - SOCIETA' A RISTRETTA BASE SOCIALE - UTILI EXTRACONTABILI - PRESUNZIONI DELLA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI AI SOCI - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il socio contestava l'attribuzione personale di maggior reddito da partecipazione derivante dagli utili extracontabili accertati nei confronti della società. Sosteneva che gli utili non fossero mai stati distribuiti ai soci, ma fossero stati accantonati o reinvestiti nell'attività aziendale, e contestava inoltre i presupposti e i criteri utilizzati per determinare il maggior reddito societario. La società, tuttavia, non aveva impugnato la decisione relativa al proprio avviso di accertamento, che era quindi divenuto definitivo.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello del socio e confermato l'accertamento. Ha ritenuto applicabile, data la ristretta base sociale e la partecipazione del socio pari al 66,67%, la presunzione di distribuzione pro quota degli utili extracontabili accertati nei confronti della società. Il socio non ha fornito una prova concreta dell'accantonamento o del reinvestimento degli utili, né di aver adottato iniziative per conoscere gli affari sociali o far valere eventuali responsabilità degli amministratori. Poiché l'accertamento societario era divenuto definitivo, esso produceva efficacia riflessa anche nel giudizio riguardante il socio. L'appellante è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in 800 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lettera d), DPR 600/1973
La presunzione di distribuzione degli utili è fondata sul disposto dell'art. 39, comma 1, lett. d), DPR 600/1973.
La norma consente l'accertamento del maggior reddito sulla base di elementi presuntivi. Nel caso delle società a ristretta base sociale, l'accertamento di utili extracontabili può fondare la presunzione della loro attribuzione ai soci.
Art. 38, DPR 600/1973
L'avviso nei confronti del socio conseguiva ex art. 38 DPR 600/1973 all'accertamento del maggior reddito imponibile a carico della società.
La disposizione è stata richiamata quale base dell'accertamento del reddito personale attribuito al socio in conseguenza del maggior reddito societario.
Cassazione civile, sez. VI, 18 novembre 2014, n. 24572
È legittima l'applicazione, alle società di capitali a ristretta base partecipativa, della presunzione di distribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili, salva prova contraria.
La ristretta compagine sociale implica normalmente un elevato grado di conoscenza e controllo reciproco tra i soci, rendendo presuntivamente attribuibili agli stessi gli utili non contabilizzati, anche in assenza di rapporti di parentela.
Cassazione civile, n. 15275/2008
Il socio deve fornire la prova di fatti impeditivi dell'attribuibilità o dimostrare di aver adottato comportamenti, risultati vani, per acquisire la conoscenza degli affari sociali o far valere la responsabilità dei gestori.
La mera negazione della distribuzione non è sufficiente: il socio deve offrire elementi concreti che escludano la percezione degli utili o dimostrino l'estraneità alle irregolarità gestionali.
Cassazione civile, sez. VI, 24 luglio 2013, n. 18032
La presunzione opera salva la prova contraria e la dimostrazione che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti.
Il contribuente può superare la presunzione dimostrando con elementi oggettivi che gli utili non sono stati distribuiti, ma sono rimasti nella società mediante accantonamento o reinvestimento.
Cassazione civile, sez. tributaria, 11 aprile 2011, n. 8207
La presunzione opera anche quando sia validamente accertata, a carico della società, la sussistenza di ricavi non contabilizzati.
L'accertamento dei ricavi extracontabili societari costituisce il presupposto per l'accertamento dei dividendi presuntivamente attribuiti ai soci.
Cassazione civile, sez. tributaria, 22 aprile 2009, n. 9519
Il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi accertati, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e reciproco controllo dei soci.
La presunzione non è una vietata presunzione di secondo grado: deriva direttamente dalla ristretta base sociale e dalle caratteristiche tipiche della gestione di una società con pochi soci.
Cassazione civile, sez. tributaria, 10 gennaio 2013, n. 441
Ove il reddito nei confronti della società risulti accertato in maniera definitiva, il giudizio nei confronti del socio, quanto all'esistenza degli utili extracontabili, è pregiudicato dall'esito dell'accertamento societario.
La definitività dell'accertamento nei confronti della società vincola il giudizio sul socio quanto all'esistenza e all'ammontare degli utili extracontabili, che vengono attribuiti pro quota.
Massime di principio
- Nelle società di capitali con pochi soci, l'accertamento di utili extracontabili può comportare la presunzione che tali utili siano stati distribuiti ai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni.
- La presunzione è relativa: il socio può superarla, ma deve fornire prove concrete e documentate dell'accantonamento, del reinvestimento o della mancata disponibilità personale degli utili.
- La semplice dichiarazione che non vi è stata una delibera formale di distribuzione degli utili, oppure che gli utili sono stati reinvestiti, non è normalmente sufficiente senza riscontri contabili, bancari e societari.
- Se l'accertamento nei confronti della società diventa definitivo per mancata impugnazione, il socio non può generalmente rimettere in discussione nel proprio giudizio l'esistenza e l'ammontare dei maggiori utili societari.
- Per contrastare efficacemente la presunzione, il socio dovrebbe documentare l'assenza di distribuzioni, la destinazione degli utili, la propria effettiva estraneità alla gestione oppure le iniziative adottate per contestare le irregolarità degli amministratori.
- L'accertamento personale del socio viene normalmente parametrato alla percentuale di partecipazione detenuta nella società, salvo prova contraria specifica.
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