Sentenza n. 807/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero a riconoscere euro 1.000,00 sulla carta elettronica del docente, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 49/2025 del Tribunale ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro. La sentenza, notificata al Ministero il 14 gennaio 2025 e passata in giudicato per mancata impugnazione, aveva riconosciuto alla ricorrente, alle stesse condizioni previste per i dipendenti a tempo indeterminato, il beneficio di euro 1.000,00 mediante accredito sulla carta elettronica del docente, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto all’effettiva attribuzione. Secondo la ricorrente, l’Amministrazione aveva pagato soltanto le spese legali, senza dare esecuzione al capo sostanziale della pronuncia. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. È stata quindi chiesta la condanna del Ministero all’esecuzione della sentenza, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e la rifusione delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata al Ministero il 14 gennaio 2025 e che il ricorso per ottemperanza era stato notificato il 22 marzo 2026, dopo l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha quindi ordinato al Ministero, salvo che avesse già adempiuto nelle more, di dare piena e completa esecuzione al giudicato entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal giudice ordinario. Per il caso di persistente inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un altro dirigente, anche dell’Ufficio scolastico regionale competente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario può ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei fondi destinati ai pagamenti. Non è stato liquidato alcun compenso commissariale, trattandosi di dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di agire in ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione debitrice.
art. 14, comma 2, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione, il ricorso al pagamento in conto sospeso; tale facoltà è stata riconosciuta al commissario ad acta.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
È richiamato nel giudicato da eseguire quale base del riconoscimento del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale.
art. 74 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’Amministrazione non abbia adempiuto al comando giudiziale, purché sia decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
- La notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione e il decorso infruttuoso di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 costituiscono presupposti sufficienti per procedere all’esecuzione giudiziale dell’obbligo di pagamento mediante il giudizio di ottemperanza.
- In presenza di persistente inottemperanza, il giudice amministrativo può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di adottare, quale ausiliario del giudice, tutti gli atti necessari all’esecuzione del giudicato entro il termine assegnato.
- La carenza di stanziamenti o l’incapienza dei capitoli di bilancio dell’Amministrazione obbligata non impediscono l’esecuzione del giudicato quando l’ordinamento consente al commissario ad acta di ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo l’art. 14, comma 2, d.l. 669/1996.
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