Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30405/2023 del 02/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un avvocato aveva proposto due opposizioni, ex art. 702-bis c.p.c. e norme sul patrocinio a spese dello Stato, contro i provvedimenti del Giudice di Pace di Bari che avevano dichiarato tardive e quindi inammissibili le sue istanze di liquidazione dei compensi professionali per l’assistenza prestata in favore di un soggetto ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato in due procedimenti conclusi nel 2010. Il Tribunale di Bari aveva accolto l’opposizione e liquidato un compenso di euro 353,50, oltre spese. L’avvocato ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi identici nei due giudizi: 1) violazione di legge per avere il Tribunale negato il compenso per la fase istruttoria, pur non svolta, e non avere riconosciuto il compenso per la fase di trattazione, nonché per avere dimezzato arbitrariamente il compenso; 2) nullità per motivazione apparente o perplessa, poiché la riduzione del 50% sarebbe stata disposta con formula apodittica, senza adeguata motivazione; 3) violazione di legge per il diniego di rimborso degli esborsi di causa (contributo unificato e diritti forfetizzati), sostenendo che tali spese, documentate, sarebbero dovute ex lege e non necessiterebbero di prova nel giudizio di liquidazione.

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva impropria. Ha rigettato il secondo motivo, ritenendo la motivazione del Tribunale sufficiente a superare il sindacato sulla motivazione apparente e corretta la riduzione del compenso al 50% in applicazione dell’art. 4 del d.m. n. 55 del 2014, in ragione della non complessità delle questioni e della ridotta attività difensiva. Ha accolto il primo motivo solo nella parte in cui il Tribunale aveva escluso ogni compenso per la fase istruttoria, chiarendo che, pur non essendosi svolta l’istruttoria, resta dovuto il compenso per la fase di trattazione, che è ineludibile e può consistere anche nella mera richiesta di prova. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, affermando che l’errore nella liquidazione delle spese vive non è deducibile con ricorso per cassazione, essendo emendabile tramite correzione o revocazione. Le ordinanze impugnate sono state cassate in relazione al primo motivo e la causa è stata rinviata al Tribunale di Bari anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 274 c.p.c.

    consente la riunione dei procedimenti connessi soggettivamente e oggettivamente impropriamente

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato quale rito dell’opposizione proposta al Tribunale

  • art. 170 d.lgs. n. 115 del 2002

    richiamato come base dell’opposizione in materia di patrocinio a spese dello Stato

  • art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011

    richiamato nel fondamento processuale dell’opposizione

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    indica i vizi dedotti con il ricorso per cassazione, rispettivamente violazione di legge e nullità/motivazione apparente

  • art. 13, comma 6, L. 31 dicembre 2012, n. 247

    richiamato dal ricorrente quale parametro per la liquidazione dei compensi professionali

  • art. 4 d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    "Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all’80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l’aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento"

    la Corte ritiene legittima la riduzione del compenso fino al 50% per semplicità della controversia e ridotta attività difensiva; per la fase istruttoria è consentita una disciplina specifica ma il compenso non può essere escluso se la fase di trattazione si è svolta

  • artt. 10, 91 e 92 c.p.c.

    richiamati dal ricorrente in relazione alla disciplina delle spese e della soccombenza

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dal ricorrente, ma non costituisce il fondamento della decisione

  • art. 2233, commi 1 e 2, c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di compenso professionale

  • art. 2, 3, 24, 25, 97, 111 Cost.

    richiamati dal ricorrente a sostegno della censura di motivazione e di violazione di principi costituzionali

  • art. 296, comma 2, TFUE

    richiamato dal ricorrente

  • artt. 41, comma 2, lett. c), e 47 CDFUE

    richiamati dal ricorrente

  • art. 19 TUE

    richiamato dal ricorrente

  • artt. 6 e 13 CEDU

    richiamati dal ricorrente

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente

  • artt. 115, 132, 134 e 156 c.p.c.

    richiamati dal ricorrente

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato dal ricorrente

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di onere della prova

  • artt. 13 e 158 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamati dal ricorrente per sostenere il diritto al rimborso delle spese vive nel patrocinio a spese dello Stato

  • art. 2 d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    richiamato dal ricorrente

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è denunciabile la motivazione solo quando il vizio si risolva in un’anomalia costituzionalmente rilevante, cioè mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e incomprensibile; non è censurabile il mero difetto di sufficienza della motivazione.
  • In sede di liquidazione dei compensi professionali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, il giudice può discostarsi dai valori medi entro i limiti previsti dalla tabella, anche riducendo il compenso fino al 50% in presenza di semplicità delle questioni trattate e di attività difensiva non articolata, purché la scelta sia comprensibile e sorretta da motivazione non apparente.
  • La fase istruttoria può essere esclusa dal compenso quando non si sia effettivamente svolta; tuttavia deve essere riconosciuto il compenso per la fase di trattazione, che costituisce fase autonoma e necessaria e può consistere anche in attività minimale, come la mera richiesta di prova.
  • L’errore nella liquidazione delle spese vive o degli esborsi non è, di regola, deducibile direttamente con ricorso per cassazione, essendo emendabile attraverso i rimedi della correzione materiale o della revocazione del provvedimento che le ha liquidate.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteMandato
RamiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.