Sentenza n. 4614/2026 - Napoli, Sezione 8
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO formatosi sulla Sentenza n. 4249/2025 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro nel giudizio RG n. 15857/2024, pubblicata in data 29/05/2025, e notificata il 3/06/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, recante l'accertamento del diritto al beneficio economico annuale di € 500,00 mediante la carta elettronica del docente, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 2.500,00. La sentenza era stata notificata al Ministero il 3 giugno 2025 e l'amministrazione non l'aveva impugnata né eseguita. La ricorrente ha dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni e ha chiesto la condanna dell'amministrazione all'adempimento, oltre accessori, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito per resistere.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile e tempestiva l'azione di ottemperanza, rilevando il rispetto del termine di cui all'art. 114, comma 1, c.p.a., e dei termini del rito camerale. Ha accertato che la sentenza del giudice ordinario era stata ritualmente notificata al Ministero, che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni e che non era stata fornita prova dell'adempimento. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Poiché era decorso il termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio, il TAR ha precisato che l'amministrazione deve erogare il controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo: la natura fungibile dell'obbligazione pecuniaria e l'imputabilità del ritardo alla condotta omissiva dell'amministrazione impediscono che quest'ultima possa avvantaggiarsi della propria inerzia. Il Collegio ha nominato sin da subito quale commissario ad acta un dirigente della DGOSV, senza compenso e con facoltà di delega, attribuendogli i compiti di stanziamento o allocazione in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa. Ha inoltre chiarito che l'esaurimento dei fondi o l'indisponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente di promuovere l'ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettato il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente, oggetto del giudicato da eseguire.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'obbligo di conformazione grava su una pubblica amministrazione.
- Quando l'amministrazione non dimostra di avere adempiuto al giudicato, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'obbligo di esecuzione integrale entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Se il giudicato riconosce una prestazione fruibile entro un termine ormai decorso per fatto imputabile all'amministrazione, l'obbligo può essere adempiuto mediante corresponsione del controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, quando la prestazione abbia natura fungibile.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o l'indisponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, un legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato nei confronti della pubblica amministrazione; il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
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