Sentenza n. 15658/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma, Sez. lavoro, n. 11542/2024, pubblicata in data 14 novembre 2024, all’esito del procedimento R.G. n. 33258/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancato pagamento delle spese processuali liquidate nella sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 11542/2024, di cui il ricorrente chiedeva l’esecuzione in ottemperanza
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, agendo in proprio quale difensore antistatario dell’originario giudizio, ha proposto ricorso per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 11542/2024, limitatamente al pagamento delle spese processuali liquidate. Il TAR ha prospettato l’inammissibilità per carenza di legittimazione attiva, poiché la sentenza azionata non indicava la qualità di difensore antistatario né disponeva la distrazione delle spese in suo favore. Il ricorrente ha riconosciuto la fondatezza del rilievo e dichiarato di voler chiedere al giudice del lavoro la correzione del titolo esecutivo; ha quindi dichiarato di rinunciare al ricorso per ottemperanza e ha chiesto l’estinzione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non estinto. La dichiarazione di rinuncia non ha prodotto l’estinzione richiesta, in assenza delle formalità previste dall’art. 84, comma 3, c.p.a.; la sopravvenuta scelta di procedere alla correzione del titolo, dopo aver riconosciuto che esso non fondava la legittimazione attiva del ricorrente, ha determinato il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso. Le spese sono state compensate tra le parti in ragione dell’andamento complessivo della vicenda.
Norme richiamate
art. 84, comma 3, c.p.a.
Ritenuto tuttavia che tale circostanza - in assenza delle formalità previste dall’art. 84, comma 3, c.p.a. - importi l’improcedibilità del gravame, per la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso sopra esposta;
La rinuncia al ricorso non determina l’estinzione se non sono osservate le formalità previste dall’art. 84, comma 3, c.p.a.; in tale situazione, quando sia venuto meno l’interesse alla decisione, il ricorso è dichiarato improcedibile.
Massime di principio
- La dichiarazione di rinuncia al ricorso per ottemperanza non comporta l’estinzione del giudizio se non sono state osservate le formalità previste dall’art. 84, comma 3, c.p.a.; se nel frattempo è sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione, il ricorso va dichiarato improcedibile.
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