Sentenza n. 558/2026 - Milano, Sezione 5
per la condanna della Regione Lombardia al risarcimento dei danni ingiustamente causati alla ricorrente per effetto dell'adozione ed esecuzione della deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. XI/1986 del 30 luglio 2019 e, in particolare, del disposto di cui al paragrafo 1.4.3 dell’Allegato “Regole di gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale 2019 – secondo provvedimento anno 2019”, rubricato “Determinazione del rimborso regionale delle prestazioni farmacologiche per il trattamento della degenerazione maculare legata all'età e della compromissione visiva dovuta a edema maculare diabetici con i farmaci ANTIVEGF antivitreali”, per l'ammontare indicato nel ricorso oltre al danno reputazionale da liquidarsi in via equitativa, o per il diverso maggiore o minore importo che sarà determinato in corso di causa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione della Giunta regionale relativa alla determinazione del rimborso regionale di prestazioni farmacologiche con farmaci anti-VEGF, già dichiarata nulla in parte qua
Esito
Favorevole al resistente (regione)
La controversia
L’impresa farmaceutica ha proposto un’azione risarcitoria contro la Regione Lombardia, chiedendo il ristoro dei danni, compreso il danno reputazionale da liquidarsi equitativamente, asseritamente derivanti dall’adozione e dall’esecuzione di una deliberazione regionale del 30 luglio 2019 concernente le regole di gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale e, in particolare, la determinazione del rimborso regionale di prestazioni farmacologiche per il trattamento di patologie oculari con farmaci anti-VEGF. La deliberazione era stata dichiarata nulla in parte qua dal TAR, con sentenza confermata in appello. Nel corso del giudizio risarcitorio era stata disposta una consulenza tecnica d’ufficio; successivamente, le parti hanno dichiarato di avere sottoscritto un accordo transattivo e hanno chiesto congiuntamente la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ritenendo decisiva la richiesta congiunta delle parti fondata sull’intervenuto accordo transattivo. Ha compensato integralmente le spese di lite, conformemente all’accordo tra le parti. Ha inoltre liquidato al consulente tecnico d’ufficio il compenso complessivo di euro 7.000,00, determinato considerando gli artt. 67, comma 5, e 66, comma 4, c.p.a., i parametri del D.M. 30 maggio 2002, il valore della causa, la complessità e le modalità degli accertamenti. Il compenso è stato posto a carico, in parti uguali, delle parti costituite.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente la definizione del giudizio mediante declaratoria di improcedibilità, applicata dal TAR per il sopravvenuto difetto di interesse conseguente all’accordo transattivo tra le parti.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla decisione.
art. 67, comma 5, c.p.a.
Richiamato, unitamente all’art. 66, comma 4, c.p.a., quale base normativa per la liquidazione del compenso del consulente tecnico d’ufficio.
art. 66, comma 4, c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la liquidazione del compenso del consulente tecnico d’ufficio.
D.M. 30 maggio 2002
Utilizzato come parametro per la determinazione del compenso del consulente tecnico d’ufficio, insieme al valore della causa, alla complessità e alle modalità degli accertamenti.
Massime di principio
- La sottoscrizione di un accordo transattivo tra le parti e la conseguente richiesta congiunta di definizione del giudizio determinano la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della domanda, con declaratoria di improcedibilità del ricorso.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse conseguente a un accordo tra le parti, le spese di lite possono essere compensate conformemente alla volontà concordemente espressa dalle parti.
- Il compenso del consulente tecnico d’ufficio deve essere liquidato considerando i parametri normativi applicabili, il valore della causa, la complessità e le modalità degli accertamenti svolti, anche quando il giudizio viene definito per sopravvenuta carenza di interesse.
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