Cassazione Civile, Ordinanza n. 29052/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate contro la decisione di primo grado favorevole alla contribuente, confermando una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato. La cartella riguardava, per quanto qui rileva, il disconoscimento di un credito IVA esposto nella dichiarazione relativa al 2008, a fronte dell'omissione delle dichiarazioni IVA per gli anni di imposta 2006 e 2007. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la società denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché vizio di motivazione, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la detraibilità del credito IVA pur se esso risultava dalle liquidazioni periodiche e fosse quindi, in concreto, esistente. La società deduceva che la mera omissione della dichiarazione annuale non comporta automaticamente la perdita del diritto di detrazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, in materia di IVA, la neutralità dell'imposta impone di riconoscere in giudizio l'eccedenza detraibile anche in mancanza della dichiarazione annuale del periodo di maturazione, purché il contribuente dimostri i requisiti sostanziali del diritto e eserciti la detrazione entro il termine biennale previsto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, affinché verifichi in concreto sia la sussistenza dei requisiti sostanziali per la detrazione sia l'eventuale decadenza.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma richiamata dal ricorrente come base del controllo automatizzato, ma la Corte ha ritenuto che non potesse giustificare da sola il diniego della detrazione senza verifica dei presupposti sostanziali.
art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Norma richiamata per la cartella emessa a seguito di controllo automatizzato; la Corte ha precisato che l'omissione della dichiarazione annuale non determina automaticamente la perdita del diritto alla detrazione IVA.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene richiamato quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Viene richiamato quale parametro del motivo di ricorso per vizio motivazionale.
art. 17 della direttiva 77/388/CEE
È richiamato come fonte del diritto alla detrazione IVA, subordinato ai requisiti sostanziali e non escluso dalla mera mancanza di dichiarazione annuale.
art. 8, comma 6, d.P.R. n. 322 del 1998
Richiamato per il parallelismo con le imposte dirette e per la disciplina della dichiarazione e rettifica fiscale.
art. 8, comma 3, d.P.R. n. 322 del 1998
Indicato come termine entro cui va esercitata la detrazione giudiziale dell'eccedenza IVA, cioè entro il secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.
art. 19, primo comma, secondo periodo, d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato come disposizione applicabile ratione temporis a sostegno del limite temporale per l'esercizio del diritto di detrazione.
Massime di principio
- In materia di IVA, la mera omissione della dichiarazione annuale non comporta automaticamente la perdita del diritto alla detrazione dell'eccedenza d'imposta.
- Il giudice tributario deve verificare in concreto se il contribuente abbia assolto i requisiti sostanziali del diritto alla detrazione, non potendo negarlo per il solo difetto di un requisito formale.
- La detrazione dell'eccedenza IVA può essere riconosciuta in sede contenziosa anche in presenza di dichiarazione omessa, purché il credito risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti e sia provata la natura di acquisti imponibili effettuati da soggetto passivo per operazioni imponibili.
- Resta salvo il limite decadenziale per l'esercizio del diritto, che deve avvenire entro il termine biennale previsto dalla disciplina applicabile.
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