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Sentenza

Sentenza n. 11706/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l’annullamento, previa adozione della più idonea misura cautelare, del provvedimento prot. uscita n. 0148562 emanato da ANAC in data 28 novembre 2025 nel Fasc. n. 3794/2025, avente ad oggetto: “conclusione del procedimento di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 222, comma 10, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.” con pubblicazione dell’annotazione a carico della ricorrente dal 29 novembre 2025, con ogni atto presupposto, consequenziale e connesso tra i quali, in particolare, la segnalazione inviata dall’ASST della Valtellina e dell’Alto Lario in data 22 settembre 2025, la nota della medesima ASST inviata ad ANAC in data 17 dicembre 2025 e la risposta di ANAC prot. Uscita n. 0155785 del 19 dicembre 2025 di non accoglimento della richiesta di riesame presentata da Itel Telecomunicazioni s.r.l. in data 10 dicembre 2025; nonché per la condanna dell’Autorità resistente alla cancellazione della conseguente annotazione nel Casellario informatico e, in ogni caso, per l’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione soggettiva dedotta in giudizio.

Giustizia amministrativa202600293

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: annotazione nel Casellario informatico ANAC della risoluzione di un contratto d'appalto e rigetto dell'istanza di riesame

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente e stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato l'annotazione disposta da ANAC ai sensi dell'art. 222, comma 10, del d.lgs. 36/2023, deducendo, con il primo motivo, la violazione dell'art. 9, comma 2, del Regolamento ANAC sulla gestione del Casellario, dell'art. 10 della l. 241/1990, dell'art. 122 del d.lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.14, nonché difetto di istruttoria, carenza di motivazione e illogicità manifesta. In particolare, sosteneva che la risoluzione contrattuale fosse stata adottata senza un corretto contraddittorio e che, per tale ragione, ANAC avrebbe dovuto dichiarare irricevibile la segnalazione. L'impresa lamentava inoltre che la stazione appaltante avesse utilizzato un modello diverso da quello predisposto da ANAC e non avesse comunicato la segnalazione. Con il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 222, comma 10, del d.lgs. 36/2023 e del Regolamento ANAC, dei principi di buona fede, affidamento, proporzionalità e ragionevolezza e degli artt. 1175 e 1375 c.c., oltre a difetto di istruttoria, carenza di motivazione e illogicità manifesta. Sosteneva che ANAC avrebbe dovuto escludere l'annotazione perché la risoluzione era viziata, contestata davanti al Tribunale ordinario di Sondrio, e non dimostrava alcuna inaffidabilità dell'impresa. La risoluzione era stata adottata dall'ASST per il mancato avvio dei lavori e il grave ritardo, nonostante gli ordini di servizio e l'urgenza connessa al completamento degli interventi prima dei Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026.

La decisione

Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che l'art. 9, comma 2, del Regolamento ANAC imponga all'Autorità di dichiarare irricevibile la segnalazione quando il provvedimento segnalato avrebbe dovuto essere adottato previo contraddittorio previsto dalla legge e questo sia mancato, ma non richieda un approccio rigidamente formalistico. Occorre verificare in concreto se il contraddittorio sia stato sostanzialmente garantito. Nel caso esaminato, l'impresa aveva ricevuto l'ordine di servizio n. 3, con l'intimazione di avviare i lavori e l'avvertimento delle conseguenze dell'inadempimento; aveva intrattenuto interlocuzioni con la stazione appaltante; aveva ricevuto l'ordine di servizio n. 4, contenente il termine perentorio, l'avvertimento della risoluzione e la convocazione per il sopralluogo in contraddittorio del 29 agosto 2025. Il sopralluogo aveva accertato l'assenza di personale, attrezzature e materiali, mentre l'impresa aveva confermato che avrebbe iniziato i lavori solo l'8 settembre. Il contraddittorio previsto dall'art. 122, comma 4, del d.lgs. 36/2023 è stato quindi ritenuto rispettato, anche considerando le diverse interlocuzioni intercorse. L'utilizzo di un modello diverso da quello ANAC e la mancata comunicazione della segnalazione non determinavano, in concreto, l'irricevibilità. Quanto al secondo motivo, il TAR ha ricordato che le risoluzioni contrattuali sono annotabili e che ANAC deve svolgere una verifica sommaria della non manifesta infondatezza della notizia e della sua utilità per le stazioni appaltanti, senza sostituirsi al giudice competente sull'inadempimento e sulla validità della risoluzione. La manifesta infondatezza, che imporrebbe l'archiviazione, ricorre solo in presenza di un uso abnorme del potere di risoluzione o di prove immediate e decisive dell'assenza di imputabilità dell'inadempimento. La notizia era utile perché riguardava una risoluzione motivata da un gravissimo ritardo, superiore a un terzo del tempo massimo previsto, ritenuto imputabile a negligenza dell'appaltatore e potenzialmente pregiudizievole per il completamento urgente dei lavori. Le contestazioni dell'impresa sulla legittimità della risoluzione, sulla sussistenza dell'inadempimento, sulla sua imputabilità e sui vizi formali e motivazionali appartenevano alla cognizione del Tribunale ordinario di Sondrio e non dimostravano la manifesta infondatezza della notizia ai fini dell'annotazione. La sentenza ha confermato, in sostanza, la legittimità dell'operato di ANAC e ha condannato l'impresa alle spese, liquidate in 2.000 euro oltre oneri di legge per ciascuna delle due amministrazioni resistenti.

Norme richiamate

  • art. 222, comma 10, d.lgs. 36/2023

    Attribuisce ad ANAC il potere di annotazione nel Casellario informatico; la disposizione è stata applicata alla notizia relativa alla risoluzione contrattuale.

  • art. 9, comma 2, Regolamento ANAC sulla Gestione del Casellario informatico, delibera ANAC n. 225/2025

    le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli altri soggetti di cui al comma precedente assicurano la preventiva instaurazione di tempestivo e formale contraddittorio con gli operatori economici a norma di legge, a pena di irricevibilità della segnalazione

    Impone ad ANAC di verificare che il contraddittorio previsto dalla legge sia stato garantito nel procedimento a monte; la verifica deve essere sostanziale e non rigidamente formalistica.

  • art. 122, comma 4, d.lgs. 36/2023

    qualora … l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori … gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all’appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali

    La risoluzione per ritardo richiede l'assegnazione del termine previsto, riducibile nei casi d'urgenza, la redazione del verbale in contraddittorio e la persistenza dell'inadempimento; tali garanzie sono state ritenute rispettate nel caso concreto.

  • art. 10, comma 5, Allegato II.14 al d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale base normativa della risoluzione contrattuale adottata dalla stazione appaltante.

  • art. 10 l. 241/1990

    Invocato dalla ricorrente in relazione alle garanzie partecipative, ma ritenuto non violato alla luce del contraddittorio concretamente assicurato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Ha consentito al TAR, nella fase cautelare, di fissare immediatamente l'udienza di merito, ritenendo così adeguatamente tutelate le esigenze cautelari.

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno dei principi di correttezza e buona fede, senza che il TAR ravvisasse una violazione rilevante ai fini dell'annullamento dell'annotazione.

Massime di principio

  • L'art. 9, comma 2, del Regolamento ANAC sulla gestione del Casellario impone all'Autorità di dichiarare irricevibile la segnalazione quando il provvedimento segnalato avrebbe dovuto essere adottato previo contraddittorio previsto dalla legge e tale contraddittorio sia mancato; la verifica deve essere svolta in concreto, considerando se l'operatore sia stato effettivamente posto in condizione di interloquire, senza applicare formalisticamente specifici modelli o comunicazioni non essenziali.
  • Nel procedimento di risoluzione per ritardo dell'appaltatore ai sensi dell'art. 122, comma 4, del d.lgs. 36/2023, il contraddittorio può ritenersi garantito quando l'operatore abbia ricevuto ordini di servizio contenenti la contestazione dell'inadempimento, il termine per adempiere e l'avvertimento della risoluzione, nonché sia stato convocato per il sopralluogo o verbale in contraddittorio, anche se non partecipi effettivamente.
  • Nell'esercizio del potere di annotazione nel Casellario, ANAC deve verificare sommariamente la non manifesta infondatezza della notizia e la sua utilità per le stazioni appaltanti, ma non può sostituirsi al giudice competente per accertare in via piena l'inadempimento, la sua imputabilità o la validità della risoluzione contrattuale.
  • La manifesta infondatezza della notizia, tale da imporne l'archiviazione da parte di ANAC, ricorre soltanto quando l'illegittimità o l'abnormità della risoluzione emerga ictu oculi oppure quando prove pronte e liquide dimostrino immediatamente che l'inadempimento non è imputabile all'operatore economico.
  • La pendenza di un giudizio civile sulla risoluzione contrattuale non impedisce l'annotazione quando la notizia non sia manifestamente infondata e conservi utilità per la valutazione dell'affidabilità dell'operatore economico; restano riservati al giudice civile gli accertamenti pieni sulla validità della risoluzione e sull'inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoQualificazione delle imprese e SOAAnticorruzione e vigilanza ANAC
RamiContratti pubbliciAutorità indipendenti e regolazione
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaBuona fede e correttezza della PA

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