Sentenza n. 294/2026 - Palermo, Sezione 2
per l'ottemperanza: al giudicato di cui alla sentenza della Corte d’appello di Palermo, sez. lavoro, n. -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’appello di Palermo che aveva riconosciuto al docente il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza della sentenza della Corte d’appello di Palermo, passata in giudicato, che aveva riconosciuto al docente deceduto il diritto all’attribuzione della Carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con condanna del Ministero all’accreditamento di 500 euro per ciascun anno, oltre interessi. Ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e chiesto l’ordine di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il TAR aveva disposto un’istruttoria per verificare la legittimazione attiva, chiedendo la prova dell’accettazione dell’eredità da parte della ricorrente, anche nell’interesse del figlio minore. La ricorrente ha chiesto un rinvio, documentando di avere presentato al giudice tutelare un ricorso per essere autorizzata ad accettare l’eredità con beneficio d’inventario nell’interesse del minore. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità per difetto di legittimazione attiva, sostenendo che il diritto alla Carta docente è personale, incedibile e intrasmissibile.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva e non ha concesso il rinvio, osservando che l’accettazione dell’eredità avrebbe dovuto comunque sussistere prima della proposizione del ricorso. Nel merito della questione processuale, ha qualificato il diritto riconosciuto dal giudicato come adempimento in forma specifica consistente nell’attribuzione della Carta docente, e non come credito pecuniario liberamente trasmissibile. La Carta è nominativa, fruibile tramite applicazione web e accreditamento mediante SPID, è funzionalmente destinata alla formazione e all’aggiornamento del docente, costituisce un’obbligazione di pagamento a scopo vincolato, non è retribuzione accessoria né reddito imponibile e non è fruibile dopo la cessazione dal servizio. Secondo il TAR, il diritto si estingue con la morte del docente e non si trasmette agli eredi. Il giudice dell’ottemperanza non può sostituirsi al giudice del merito riqualificando il diritto come credito risarcitorio trasmissibile, anche perché ciò esulerebbe dalla giurisdizione esercitabile in quella sede e la sentenza da eseguire non aveva pronunciato alcuna condanna risarcitoria. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva. Le spese sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, di valorizzarne le competenze professionali e di favorire l'esercizio della funzione docente, è istituita [...] la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente [...] La Carta, dell’importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi [...] per l’aggiornamento professionale [...] La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
La Carta docente ha una destinazione funzionale e vincolata alla formazione e all’aggiornamento professionale e non costituisce una somma di denaro liberamente disponibile o un trattamento retributivo.
artt. 3 e 5 d.p.c.m. 28/11/2016
La Carta è nominativa, realizzata mediante applicazione web e utilizzabile tramite accreditamento mediante SPID, elementi incompatibili con la successione nel diritto all’adempimento in forma specifica.
art. 3, comma 2, d.p.c.m. 28/11/2016
Il diritto alla fruizione della Carta non è più esercitabile al momento della cessazione dal servizio; il TAR valorizza tale previsione per ritenere che il diritto si estingua con la cessazione del rapporto e, a maggior ragione, con la morte del docente.
artt. 112 ss. c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è diretto all’esecuzione del contenuto del giudicato e non consente di modificare o riqualificare il diritto accertato dal giudice della cognizione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere richiesta nell’ambito dell’ottemperanza, ma la relativa domanda non è stata esaminata nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il fondamento, insieme all’art. 9, paragrafo 1, del regolamento UE 2016/679, per disporre l’oscuramento dei dati identificativi.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Ha costituito il fondamento per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
Massime di principio
- Il diritto alla Carta docente, quando riconosciuto come adempimento in forma specifica, è un diritto personale e funzionalmente vincolato alla formazione e all’aggiornamento del docente; non è un credito pecuniario liberamente disponibile e non si trasmette agli eredi.
- La Carta docente, essendo nominativa, fruibile tramite applicazione web e accreditamento mediante SPID, non può essere attribuita agli eredi dopo la morte del docente titolare.
- Il diritto all’attribuzione della Carta docente si estingue con la cessazione del servizio e, comunque, con la morte del docente, sicché gli eredi non sono legittimati a proporre il giudizio di ottemperanza per ottenere l’accreditamento della Carta.
- Il giudice dell’ottemperanza deve mantenersi entro i limiti oggettivi del giudicato e non può riqualificare un obbligo di attribuzione della Carta docente come obbligo risarcitorio trasmissibile agli eredi, né introdurre una domanda risarcitoria non decisa dal giudice della cognizione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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