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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27807/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato il motivo sulla condizione di procedibilità. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso, proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, deduceva un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della condizione di procedibilità. In sostanza, la difesa contestava che dagli atti richiamati dalla Corte di merito potesse desumersi una valida querela. La Cassazione rileva però che la persona offesa aveva presentato denuncia alle forze dell'ordine, allegando documentazione utile all'individuazione dell'autore del fatto, e aveva dichiarato, al momento della denuncia, di costituirsi o di riservarsi di costituirsi parte civile; secondo la Corte ciò integra una manifestazione sufficiente della volontà punitiva, anche in assenza di formule sacramentali.

Norme richiamate

  • art. 568 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo fornito

  • art. 336 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo fornito

  • favor querelae

    nei casi dubbi l'interpretazione deve valorizzare la volontà della persona offesa di proporre querela

  • art. 616 c.p.p.

    è richiamata la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente all'inammissibilità

Massime di principio

  • La volontà di proporre querela può essere validamente desunta dalla denuncia presentata alla polizia giudiziaria, quando essa sia accompagnata da elementi documentali utili all'individuazione dell'autore del reato.
  • La querela non richiede formule sacramentali: ciò che rileva è la chiara manifestazione della volontà punitiva della persona offesa, desumibile dal contenuto complessivo dell'atto.
  • La dichiarazione della persona offesa di costituirsi parte civile, o di riservarsi di farlo, resa al momento della denuncia, può integrare valida manifestazione della volontà di querelare.
  • In caso di dubbio sulla qualificazione dell'atto, l'interpretazione deve essere orientata dal principio del favor querelae.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando censura la motivazione di merito in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato e correttamente richiamato dalla sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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