Sentenza del 15/09/2022 n. 27250 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di due avvisi di accertamento per maggiori imposte (Ires, Iva e Irap), interessi e sanzioni relativi a due annualità, emessi in seguito a verifiche incrociate che contestavano l'oggettiva inesistenza di prestazioni di manutenzione fatturate da MBM di M.B. a C. s.r.l.; il ricorso articolava nove motivi tra cui mancato contraddittorio preventivo, insufficiente motivazione e mancata allegazione degli atti, violazione delle regole sul riparto dell'onere della prova, decorrenza dei termini di accertamento (raddoppio) e contestazione della qualificazione delle operazioni come oggettivamente inesistenti, oltre profili connessi alla neutralità dell'IVA e alla proporzionalità delle sanzioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione parziale del giudizio relativo a un avviso per il perfezionamento della definizione agevolata (D.L. n.50/2017 conv. L. n.96/2017). Quanto all'altra annualità residua, la Corte ha: (i) accolto in parte il quarto motivo riconoscendo la decadenza dell'Amministrazione (annullamento dell'accertamento) con riferimento al tributo IRAP (poiché il raddoppio dei termini per indizi di reato non è applicabile all'IRAP); (ii) accolto integralmente il sesto motivo relativo all'onere della prova, rilevando che la CTR non ha adeguatamente verificato se l'Amministrazione avesse fornito elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti suscettibili di far ricadere l'onere probatorio sul contribuente; (iii) rigettato i primi tre motivi; (iv) assorbito altri motivi collegati (tra cui quelli sulla neutralità IVA e proporzionalità sanzioni) in ragione dell'accoglimento del motivo probatorio. La sentenza di merito è cassata e rinviata alla CTR della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame di merito sui punti indicati; le spese per la parte estinta restano a carico di chi le ha anticipate.
Norme richiamate
D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11 (conv. L. 21 giugno 2017, n. 96)
Ha consentito la definizione agevolata della lite; la presentazione e il pagamento hanno determinato l'estinzione parziale del giudizio per un avviso.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7
Prevede garanzie di contraddittorio relative ad accessi, ispezioni o verifiche nei locali aziendali; la Corte ricorda che l'obbligo si applica solo in tali ipotesi e non ai controlli ‘a tavolino'.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43
Norma sui termini di decadenza e sul 'raddoppio' in presenza di denuncia penale per reati tributari; la Corte conferma che tale meccanismo non opera per IRAP perché le violazioni IRAP non sono presidiate da sanzioni penali.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 21, art. 54, art. 57, art. 60-bis)
art. 21; art. 54; art. 57; art. 60-bis
Fattura come documento idoneo a rappresentare un costo; regole sulla detraibilità e presunzioni in materia IVA; richiamata per i limiti della ricostruzione probatoria e del principio di neutralità dell'IVA.
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 1
Definisce le fattispecie di operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti; la distinzione è centrale per stabilire il thema probandum e gli effetti fiscali.
D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito L. 26 aprile 2012, n. 44 (modifiche in materia di costi da reato)
Richiamato per segnalare la modifica del regime relativo ai costi connessi a reato e per spiegare il diverso inquadramento delle fatture inesistenti.
Codice Civile, art. 2697
Principio generale sulla distribuzione dell'onere della prova: l'Amministrazione deve provare l'inesistenza dell'operazione con elementi gravi, precisi e concordanti prima che l'onere si trasferisca al contribuente.
Codice Civile, art. 2967
Richiamato dalla ricorrente come riferimento generale sul riparto dell'onere probatorio; la Corte conferma che l'ufficio ha l'onere iniziale di fornire elementi probatori.
Codice di Procedura Civile, art. 113 e art. 112
art. 113 c.p.c.; art. 112 c.p.c.
Art. 113 (iura novit curia) non ostacola la valutazione del merito da parte del giudice; art. 112 delimita i poteri del giudice rispetto alle domande delle parti.
Norme procedurali richiamate (art. 360, 378, 384 c.p.c.)
art. 360 c.p.c.; art. 378 c.p.c.; art. 384 c.p.c.
Art. 360 usato per i motivi di legittimità, art. 378 per memorie telematiche, art. 384 per decidere nel merito ove non necessari ulteriori accertamenti.
Massime di principio
- Estinzione per definizione agevolata: se il contribuente perfeziona la definizione agevolata ai sensi del D.L. n.50/2017 conv. L. n.96/2017 il giudizio relativo all'avviso definito si estingue; le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
- Contraddittorio preventivo: l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale previsto dall'art.12, comma 7 della L. n.212/2000 si applica solo quando si sono svolti accessi, ispezioni o verifiche nei locali aziendali; per i controlli documentali 'a tavolino' tale obbligo non sussiste.
- Raddoppio dei termini: il raddoppio/nuovo termine di decadenza per indizi di reato rileva per tributi presidiati da sanzioni penali (es. IRPEF/IVA) quando ricorra la denuncia penale; non si applica all'IRAP perché le relative violazioni non comportano sanzioni penali.
- Onere della prova in fatture inesistenti: l'Amministrazione ha l'onere iniziale di fornire elementi presuntivi 'gravi, precisi e concordanti' atti a dimostrare l'inesistenza oggettiva dell'operazione; solo dopo tale prova il contribuente deve dimostrare l'effettiva esistenza dell'operazione o la propria buona fede.
- Distinzione inesistenza oggettiva vs soggettiva: è fondamentale per la qualificazione e per gli effetti fiscali (deducibilità/detraibilità); il giudice deve esaminare se le prove suggeriscano che l'operazione non è avvenuta o sia avvenuta ma tra soggetti diversi.
- Prove a difesa del cessionario/committente: per difendersi efficacemente, il cessionario dovrebbe documentare elementi quali report di audit, ordini di lavoro, evidenze di interventi (report tecnici), pagamenti bancari, capacità operativa del fornitore e comunicazioni contrattuali che dimostrino l'effettiva prestazione o l'assenza di ragioni di sospetto.
- Neutralità IVA e sanzioni: la negazione della detrazione IVA e l'irrogazione di sanzioni richiedono valutazioni concrete di buona fede, conoscenza del disegno fraudolento e dell'effettivo mancato versamento da parte del fornitore; questioni di principio comunitario possono emergere ma vanno valutate nel merito con prove concrete.
- Ruolo del giudice di merito e rinvio: se la CTR non verifica adeguatamente la prova presuntiva dell'Amministrazione o non valuta gli indizi a discarico, la Cassazione può cassare la sentenza e rinviare per un nuovo esame; il giudice di merito ha comunque ampia discrezionalità nella valutazione delle prove, purché motivata.
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