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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20433/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per il delitto di ricettazione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, ma la doglianza mirava in sostanza a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione del merito. Ha inoltre censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la ritenuta sussistenza della recidiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse non consentito in sede di legittimità perché finalizzato a una diversa lettura delle prove e dei fatti, attività riservata al giudice di merito. Ha considerato manifestamente infondate le censure sulle attenuanti generiche, rilevando che la motivazione di diniego era congrua e che il giudice non deve esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli, essendo sufficiente il riferimento a quelli decisivi. Ha infine ritenuto infondata la censura sulla recidiva, perché il giudice di merito aveva applicato correttamente il criterio di valutazione concreta del rapporto tra fatto contestato e precedenti condanne, secondo i parametri dell'art. 133 c.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    norma incriminatrice oggetto della contestazione di responsabilità per ricettazione; il ricorso non poteva sollecitare una nuova valutazione del fatto in cassazione.

  • art. 133 c.p.

    criterio cui il giudice deve attenersi nella valutazione in concreto della recidiva, verificando il rapporto tra il nuovo fatto e i precedenti penali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentita una rilettura del compendio probatorio finalizzata a ottenere una ricostruzione dei fatti diversa da quella compiuta dal giudice di merito, salvo il controllo sulla logicità e legalità della motivazione.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare espressamente ogni elemento favorevole o sfavorevole allegato dalle parti.
  • La valutazione della recidiva non può fondarsi solo sulla gravità astratta dei precedenti o sul lasso temporale tra i fatti, ma richiede un apprezzamento concreto del rapporto tra il reato contestato e le pregresse condanne, per verificare se queste indichino una perdurante inclinazione al delitto.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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