Sentenza del 09/04/2018 n. 376 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
ACCERTAMENTO - induttivo puro - riconoscimento forfettario dei costi - ammissibilità - analitico presuntivo - riconoscimento dei costi - loro dimostrazione - necessità - riduzione forfettaria da parte del Giudice Tributario - inammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di primo grado, che aveva ridotto il reddito accertato riconoscendo forfettariamente costi pari al 40% del reddito. L'Ufficio ha sostenuto che, trattandosi di accertamento analitico o analitico-presuntivo, il contribuente avrebbe dovuto provare concretamente l'esistenza e l'ammontare dei costi deducibili, non potendo il giudice procedere a una riduzione equitativa della pretesa fiscale. Il contribuente ha proposto appello incidentale contestando, tra l'altro, la ricostruzione dei ricavi, la motivazione e la validità dell'atto impositivo, l'aggio di riscossione e le sanzioni.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate e respinto integralmente l'appello incidentale del contribuente. Ha ritenuto illegittimo il riconoscimento forfettario dei costi nella misura del 40%, poiché non supportato da prove concrete, e ha confermato la legittimità dell'atto impositivo, con reddito accertato pari a 81.991 euro, oltre alle relative imposte e sanzioni. Le contestazioni formali del contribuente sono state ritenute infondate o non invalidanti. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
La deduzione forfettaria dei costi di produzione è riconoscibile soltanto in caso di accertamento induttivo puro.
Nel caso di accertamento induttivo puro l'Amministrazione può riconoscere una percentuale forfettaria di costi, mentre tale automatismo non opera negli accertamenti analitici o analitico-presuntivi.
Art. 29, d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010
Disciplina l'atto impositivo avente efficacia esecutiva e la concentrazione delle funzioni di accertamento e riscossione.
L'atto può svolgere congiuntamente funzione accertativa ed esattiva; eventuali carenze meramente formali non determinano l'invalidità quando l'atto contiene gli elementi sostanziali necessari e consente al contribuente di difendersi.
Art. 7, d.lgs. n. 472/1997
Consente l'aumento delle sanzioni in presenza di recidiva.
La maggiore entità delle sanzioni rispetto al minimo edittale è stata ritenuta giustificata dalla recidiva contestata al contribuente.
Artt. 3 e 53 della Costituzione
Principi di uguaglianza e di capacità contributiva.
La questione di legittimità costituzionale relativa all'aggio di riscossione è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché l'aggio remunera i costi fissi del servizio nazionale della riscossione e non soltanto le singole attività esecutive.
Cassazione civile, sezione tributaria, 29 settembre 2017, n. 22868
In caso di accertamento analitico o analitico-presuntivo, il contribuente deve provare l'esistenza dei costi deducibili collegati ai maggiori ricavi o compensi.
L'Ufficio non è tenuto a riconoscere costi in via forfettaria quando l'accertamento non è induttivo puro.
Massime di principio
- La deduzione forfettaria dei costi è ammessa, in linea generale, solo negli accertamenti induttivi puri; negli accertamenti analitici o analitico-presuntivi il contribuente deve documentare specificamente esistenza, inerenza e ammontare dei costi.
- Il giudice tributario non può ridurre la pretesa fiscale applicando una percentuale equitativa priva di base probatoria: una riduzione deve fondarsi su elementi concreti acquisiti al processo.
- Quando l'Amministrazione ricostruisce maggiori ricavi sulla base di fatture non registrate o di altri elementi documentali, il contribuente deve fornire contestazioni specifiche e prove contrarie, non mere spiegazioni generiche.
- Errori formali dell'atto impositivo non comportano automaticamente l'invalidità se il contribuente ha comunque potuto conoscere i presupposti della pretesa e difendersi efficacemente.
- La mancata indicazione preventiva dell'importo definitivo degli interessi non invalida necessariamente l'atto, poiché essi possono essere quantificati al momento del pagamento.
- L'aggio di riscossione può essere dovuto anche in assenza di specifiche attività esecutive, in quanto diretto a finanziare i costi organizzativi e strutturali del servizio di riscossione.
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