Cassazione Penale, Ordinanza n. 40936/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona condannata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che aveva applicato la pena. Il ricorso lamentava un vizio del trattamento sanzionatorio, in particolare la mancata applicazione della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità. La Corte rileva però che la doglianza non deduce una pena illegale e non evidenzia una reale difformità tra quanto richiesto nell'istanza originaria e quanto deciso dal giudice, poiché la richiesta non faceva riferimento a quella specifica pena sostitutiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non deducibile in sede di legittimità, contro una sentenza applicativa della pena, una censura sul trattamento sanzionatorio che non si traduca in pena illegale e che non dimostri una difformità tra richiesta e decisione quanto alla pena sostitutiva. Per effetto dell'inammissibilità, la Corte ha applicato le conseguenze economiche previste, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.proc.pen.
Consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso nei casi previsti.
fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice
All'inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni sulle spese processuali e sulla somma dovuta alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro una sentenza applicativa della pena non è ammissibile quando si limita a contestare il trattamento sanzionatorio senza dedurre una pena illegale.
- La doglianza sulla mancata applicazione di una pena sostitutiva non è scrutinabile se la richiesta originaria non contemplava quella specifica misura e non vi è quindi difformità tra richiesta e decisione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle Ammende secondo il regime codicistico.
- La declaratoria di inammissibilità può essere pronunciata de plano nei casi previsti dalla disciplina processuale.
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