Sentenza n. 9216/2026 - Roma, Sezione 1B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001, unitamente al preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, in servizio presso un reparto dell'Esercito Italiano a Civitavecchia con incarico di operatore C.B.R.N., dopo la nascita del figlio ha chiesto l'assegnazione temporanea presso una sede nella provincia di Salerno, dove presta servizio la coniuge, anch'essa militare. L'Amministrazione ha respinto l'istanza rilevando, nel preavviso di rigetto, l'assenza presso la sede richiesta di posizioni compatibili con la specifica professionalità del richiedente e, nel provvedimento definitivo, l'integrale copertura delle posizioni di Graduato presso Salerno; ha inoltre richiamato una sottoalimentazione dell'organico presso la sede di provenienza. Il ricorrente ha dedotto la contraddittorietà tra preavviso e diniego definitivo, l'illogicità del diniego per avere l'Amministrazione preteso una corrispondenza delle mansioni e della specializzazione invece della sola corrispondenza della posizione retributiva, nonché il difetto di motivazione e di istruttoria, poiché la mera indicazione di una scopertura organica non dimostrava alcun concreto pregiudizio per la funzionalità del servizio. L'istruttoria disposta dal TAR ha accertato che presso Salerno tutte le posizioni di Graduato erano occupate, mentre presso Serre risultava una sottoalimentazione del 9%, a fronte di una carenza del 12% nella sede di Civitavecchia secondo i dati aggiornati forniti dall'Amministrazione. Il Ministero ha sostenuto che le posizioni disponibili presso Serre erano riferite a profili diversi, a procedure di mobilità volontaria annuale e a esigenze organizzative proprie dei reparti operativi.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati. Ha ritenuto che presso la sede di Serre sussistesse un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva, requisito richiesto dall'art. 42-bis d.lgs. 151/2001. La norma non esige che le mansioni nella sede di destinazione siano identiche a quelle svolte nella sede di provenienza: l'Amministrazione deve valutare anche la possibilità di assegnare temporaneamente il militare a mansioni diverse, purché conformi al ruolo e al grado rivestiti. La destinazione dei posti alla procedura ordinaria di mobilità volontaria non impedisce l'applicazione dell'art. 42-bis, che tutela temporaneamente interessi sovraordinati connessi alla cura del minore e opera su un piano prioritario rispetto alla mobilità ordinaria. Quanto alle esigenze organiche o di servizio, il giudice ha chiarito che il diniego non può fondarsi sulla mera scopertura dell'organico. L'Amministrazione non ha specificamente dimostrato né motivato perché l'assenza temporanea del militare avrebbe compromesso il servizio C.B.R.N. presso Civitavecchia. Il richiamo al contesto internazionale e alla necessità di preservare la prontezza operativa del reparto, formulato soltanto nella relazione successiva e non negli atti impugnati, è stato ritenuto generico, ipotetico e non verificabile, anche perché mancavano dati analitici sull'organico del reparto C.B.R.N. Le spese sono state poste a carico del Ministero della Difesa e liquidate in complessivi euro 3.305,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 42-bis d.lgs. 151/2001
Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche [...] può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali.
Per il personale dell'Amministrazione della Difesa, il requisito del posto vacante e disponibile riguarda la corrispondente posizione retributiva e non impone l'identità delle mansioni o della specializzazione; il diniego deve inoltre essere sorretto da esigenze organiche o di servizio concretamente motivate.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto è stato comunicato all'interessato e le sue deduzioni sono state esaminate prima dell'adozione del diniego definitivo.
art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017
Al fine di assicurare la piena funzionalità delle amministrazioni di cui al presente decreto legislativo, le disposizioni di cui all’articolo 42-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano esclusivamente in caso di istanza di assegnazione presso uffici della stessa Forza di polizia di appartenenza del richiedente, ovvero, per gli appartenenti all’Amministrazione della difesa, presso uffici della medesima. Il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio.
Per l'Amministrazione della Difesa l'assegnazione temporanea è limitata agli uffici della medesima Amministrazione e il diniego è ammesso per motivate esigenze organiche o di servizio, senza necessità che tali esigenze abbiano carattere eccezionale o particolarmente grave.
art. 40, comma 1, lett. q), d.lgs. 172/2019
Ha introdotto il comma 31-bis dell'art. 45 d.lgs. 95/2017, modificando il regime applicabile all'assegnazione temporanea del personale dell'Amministrazione della Difesa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nell'applicazione dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001 al personale dell'Amministrazione della Difesa, il requisito del posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva non richiede che nella sede di destinazione siano previste mansioni identiche o una professionalità specializzata coincidente con quella esercitata nella sede di provenienza; è sufficiente che il militare possa essere temporaneamente impiegato in mansioni diverse ma conformi al ruolo e al grado rivestiti.
- La destinazione dei posti vacanti alla procedura ordinaria di mobilità volontaria non costituisce, di per sé, ragione ostativa all'assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001, poiché tale istituto, straordinario e temporaneo, è diretto alla tutela dell'interesse del minore e prevale logicamente sulle ordinarie procedure di mobilità.
- Dopo la modifica normativa che ha sostituito il riferimento alle esigenze eccezionali con quello alle motivate esigenze organiche o di servizio, il diniego dell'assegnazione temporanea al personale della Difesa non richiede che le esigenze ostative siano eccezionalmente intense o non fronteggiabili con gli ordinari strumenti organizzativi.
- La mera scopertura dell'organico non integra, da sola, una motivata esigenza organica o di servizio idonea a giustificare il diniego dell'assegnazione temporanea; l'Amministrazione deve svolgere un'istruttoria concreta e motivare il pregiudizio che l'assenza temporanea arrecherebbe alla funzionalità del servizio e al reparto interessato.
- Una motivazione sopravvenuta, generica e ipotetica, riferita al contesto internazionale o alla necessità di preservare la prontezza operativa, non può legittimare il diniego se non è contenuta nel provvedimento impugnato e non è supportata da dati analitici idonei a dimostrare l'effettivo pregiudizio derivante dal trasferimento temporaneo.
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