Cassazione Penale, Sentenza n. 17734/2025 del 12/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello presentato avverso la sentenza del Tribunale di Roma: il ricorrente deduce che l'appello era stato regolarmente trasmesso tramite PEC all'indirizzo istituzionale indicato per la ottava Sezione del Tribunale di Roma e pertanto sarebbe tempestivo, mentre la Corte territoriale aveva ritenuto l'appello proposto oltre termine (con un refuso indicante la data 17/11/2024). La questione centrale è la tempestività dell'impugnazione e la corretta ricezione tramite PEC.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Dal fascicolo è emerso che la sentenza di primo grado, pronunciata con rito abbreviato, ha avuto deposito motivazione il 28/05/2024; conseguentemente il termine di trenta giorni per proporre impugnazione è scaduto il 04/07/2024. L'appello è invece stato depositato tramite PEC in data 14/07/2024, dunque oltre il termine. Pur rilevando l'errore materiale della Corte territoriale nella indicazione della data 17/11/2024, la Corte di cassazione ha ritenuto corretto il giudizio di inammissibilità per tardività. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
Norma sostanziale che individua il reato per il quale il ricorrente è stato condannato; la corte la cita esclusivamente per descrivere il titolo di condanna e non per questioni interpretative procedurali.
Codice di procedura penale, art. 544, comma 2
Stabilisce i termini e le modalità relative al deposito della motivazione nelle sentenze emesse con riti speciali (qui il rito abbreviato). La Corte ha ritenuto che, non essendo stati indicati termini diversi, si applica il termine ordinario per il deposito della motivazione (15 giorni) e da quello decorre il termine per impugnare.
Codice di procedura penale, art. 585, comma 1, lett. b)
art. 585, comma 1, lett. b) c.p.p.
Fissa il termine per proporre impugnazione (trenta giorni dal deposito della motivazione); la Corte ha applicato tale disposizione per calcolare il termine di impugnazione (scaduto il 04/07/2024) e ha rilevato che l'appello è stato depositato successivamente.
Massime di principio
- La tempestività dell'impugnazione è valutata rispetto ai termini di legge: per sentenze con deposito motivato decorre il termine dall'effettivo deposito della motivazione; controllare la data di deposito motivazione sul fascicolo.
- La presentazione tramite PEC è valida se il messaggio PEC è spedito e ricevuto entro il termine; l'onere di prova della tempestiva trasmissione grava sul difensore/ricorrente (conservare ricevute e acquisizioni di trasmissione PEC).
- Errori materiali o refusi contenuti nell'ordinanza della Corte territoriale (es. indicazione di data errata) non sanano la tardività dell'impugnazione: se l'appello è effettivamente tardivo, l'inammissibilità regge.
- In caso di rito abbreviato, salvo diversa indicazione del giudice, si applicano i termini ordinari per il deposito delle motivazioni; quindi verificare sempre la presenza di eventuali differenze indicate nella sentenza.
- Se l'appello è dichiarato inammissibile per tardività, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e ad una somma in favore della Cassa delle Ammende; quindi valutare il rischio economico prima di impugnare tardivamente.
- Per evitare problemi è buona pratica: verificare sempre la data esatta di deposito della motivazione, inviare le impugnazioni con sufficiente anticipo, conservare copia e ricevute PEC e, in caso di dubbi su indirizzo o notifiche, agire tempestivamente per chiarire eventuali errori formali prima della scadenza dei termini.
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