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Sentenza

Sentenza n. 696/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202502132

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza civile n. 267/2025, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti e il Ministero era stato condannato a erogare buoni elettronici per complessivi € 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione e spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero il 18 marzo 2025 ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, senza che l’Amministrazione avesse dato esecuzione al comando giudiziale. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta e l’applicazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, poiché la sentenza civile era passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione ed era decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle sentenze nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha inoltre affermato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato costituisce titolo esecutivo attuabile mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, ha accolto il ricorso rilevando che il Ministero non aveva dimostrato l’adempimento. Ha ordinato all’Amministrazione di attribuire alla ricorrente, mediante accredito o assegnazione sulla Carta elettronica del docente, l’importo complessivo di € 2.000,00 relativo ai quattro anni scolastici indicati, oltre agli accessori di legge e alle spese di lite liquidate nella sentenza civile. Il termine per l’adempimento spontaneo è stato fissato in 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni per l’esecuzione. È stata inoltre applicata una penalità di mora pari agli interessi legali calcolati sulle somme dovute, per ogni giorno di ritardo dalla notificazione della sentenza fino all’integrale adempimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine per l’intervento commissariale. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 550,00 oltre accessori e contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti, riconosciuto alla ricorrente dal giudicato civile.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Richiamato nel giudicato ottemperando per la corresponsione degli interessi o della rivalutazione sulle somme dovute.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della possibilità di procedere all’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione; il suo decorso è stato ritenuto presupposto di ammissibilità dell’ottemperanza.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente l’attuazione mediante giudizio di ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali sulle somme dovute.

Massime di principio

  • Una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato può essere fatta valere mediante il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo quando imponga a una pubblica amministrazione un’attività necessaria per la concreta attribuzione di una prestazione o di un beneficio amministrativo.
  • L’azione di ottemperanza è ammissibile, nei confronti di una pubblica amministrazione, quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione intimata deve fornire elementi idonei a dimostrare l’avvenuto adempimento del comando contenuto nel giudicato; in mancanza, il giudice può ordinare direttamente le modalità concrete di esecuzione.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire in via sostitutiva dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione per l’adempimento spontaneo.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è applicabile quando l’inadempimento si protragga senza giustificazione, l’attività richiesta sia priva di particolare complessità e non siano state rappresentate ragioni ostative; la sua misura può essere parametrata agli interessi legali sulle somme dovute.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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