Sentenza n. 2319/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per la dichiarazione d’illegittimità del silenzio serbato dal MAECI in ordine alla richiesta del 3/10/2025 di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal MAECI sulla richiesta di appuntamento del 3 ottobre 2025 per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottenere la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal MAECI in ordine alla richiesta di appuntamento necessaria a formalizzare la domanda di visto d'ingresso in Italia per motivi di studio. Nel corso del giudizio, l'amministrazione ha comunicato che la sede diplomatica di Islamabad aveva convocato il ricorrente per formalizzare l'istanza di visto; il ricorrente ha preso atto dell'avvio del relativo procedimento amministrativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, l'amministrazione aveva dato seguito alla richiesta, convocando il ricorrente e avviando il procedimento amministrativo per la formalizzazione della domanda di visto. Le spese di lite sono state compensate, con rimborso al ricorrente del contributo unificato eventualmente versato, in ragione della ragionevolezza del termine entro il quale la rappresentanza diplomatica ha riscontrato positivamente la richiesta di appuntamento.
Massime di principio
- La convocazione dell'interessato da parte dell'amministrazione, intervenuta nel corso del giudizio avverso il silenzio, e l'avvio del procedimento amministrativo richiesto determinano la cessazione della materia del contendere quando realizzano l'utilità perseguita con il ricorso.
- Nel giudizio avverso il silenzio, l'esecuzione sopravvenuta dell'attività amministrativa richiesta rende non più attuale la controversia e comporta la cessazione della materia del contendere, anziché una decisione sul merito dell'obbligo di provvedere.
- La ragionevolezza del termine entro cui l'amministrazione ha dato seguito alla richiesta può giustificare la compensazione delle spese, ferma restando la possibilità di rimborsare al ricorrente il contributo unificato eventualmente versato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 332/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 333/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 334/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 335/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 338/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 339/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →