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Sentenza

Sentenza n. 2319/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per la dichiarazione d’illegittimità del silenzio serbato dal MAECI in ordine alla richiesta del 3/10/2025 di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio.

Giustizia amministrativa202513392

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal MAECI sulla richiesta di appuntamento del 3 ottobre 2025 per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottenere la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal MAECI in ordine alla richiesta di appuntamento necessaria a formalizzare la domanda di visto d'ingresso in Italia per motivi di studio. Nel corso del giudizio, l'amministrazione ha comunicato che la sede diplomatica di Islamabad aveva convocato il ricorrente per formalizzare l'istanza di visto; il ricorrente ha preso atto dell'avvio del relativo procedimento amministrativo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, l'amministrazione aveva dato seguito alla richiesta, convocando il ricorrente e avviando il procedimento amministrativo per la formalizzazione della domanda di visto. Le spese di lite sono state compensate, con rimborso al ricorrente del contributo unificato eventualmente versato, in ragione della ragionevolezza del termine entro il quale la rappresentanza diplomatica ha riscontrato positivamente la richiesta di appuntamento.

Massime di principio

  • La convocazione dell'interessato da parte dell'amministrazione, intervenuta nel corso del giudizio avverso il silenzio, e l'avvio del procedimento amministrativo richiesto determinano la cessazione della materia del contendere quando realizzano l'utilità perseguita con il ricorso.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, l'esecuzione sopravvenuta dell'attività amministrativa richiesta rende non più attuale la controversia e comporta la cessazione della materia del contendere, anziché una decisione sul merito dell'obbligo di provvedere.
  • La ragionevolezza del termine entro cui l'amministrazione ha dato seguito alla richiesta può giustificare la compensazione delle spese, ferma restando la possibilità di rimborsare al ricorrente il contributo unificato eventualmente versato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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