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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8953/2022 del 16/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello che lo aveva condannato per bancarotta fraudolenta documentale (in qualità di legale rappresentante della FIL EM MARKET s.a.s.), denunciando la violazione dell'art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare e vizi di motivazione. Ha chiesto la derubricazione nel reato di bancarotta semplice sostenendo che la condotta fosse una mera omissione nella tenuta delle scritture, senza dolo finalizzato a danneggiare i creditori, e che fosse un 'prestanome' con responsabilità solo colposa; ha poi contestato la quantificazione della merce mancante e l'epoca del pregresso passivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile quanto al merito della derubricazione, ritenendo che la Corte territoriale abbia adeguatamente motivato la sussistenza del dolo generico e dell'attività distrattiva prossima al fallimento (acquisto di merce non rinvenuta). Confermata pertanto la responsabilità e la pena principale. Tuttavia la Corte ha rilevato d'ufficio l'illegalità della determinazione delle pene accessorie applicate in base alla formulazione di cui all'art. 216 u.c. legge fallimentare, perché tale formulazione è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale; per ciò la sentenza è annullata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo esame su tale punto.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare

    Norma che configura la bancarotta fraudolenta documentale: la Corte interpreta che per questa fattispecie sia richiesto il dolo generico consistente nella coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione patrimoniale.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018

    "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni la inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa" anziché "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa la inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni."

    La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la parte che stabiliva automaticamente la durata fissa di dieci anni delle pene accessorie; ciò rende illegittima la commisurazione delle pene accessorie effettuata sulla base della formulazione dichiarata incostituzionale.

  • art. 20 cod. pen.

    Richiamato in relazione all'applicazione degli effetti penali connessi alla condanna, come riferimento alla disciplina generale delle pene accessorie.

  • Sez. U. Corte di Cassazione, n. 28910 del 28/02/2019 (Suraci)

    Seguendo le Sezioni Unite, le pene accessorie la cui durata è indicata solo nel massimo devono essere determinate concretamente dal giudice di merito secondo i criteri dell'art. 133 cod. pen.; motivazione per cui la determinazione precedente va riesaminata dal giudice di rinvio.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena (proporzionalità, reato, personalità dell'agente, ecc.), indicati come parametri che il giudice di merito dovrà utilizzare per rideterminare le pene accessorie.

  • Giurisprudenza di Sez. V della Cassazione (es. n. 2900/2018, n. 5264/2013 e altre citate)

    Costanti pronunce che distinguono bancarotta fraudolenta documentale (richiede dolo generico) da bancarotta semplice; la Corte ha richiamato questi precedenti per confermare che la condotta di Sorbo integra il dolo generico necessario.

Massime di principio

  • Per la bancarotta fraudolenta documentale l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico: la coscienza e volontà di tenere irregolari le scritture in modo da rendere impossibile o assai difficoltosa la ricostruzione del patrimonio.
  • La mera affermazione di essere "prestanome" non è sufficiente: la difesa deve fornire elementi fattuali concreti che dimostrino l'assenza di poteri gestori e l'assenza di partecipazione ai fatti distrattivi.
  • In sede di Cassazione non è consentita una rivalutazione del fatto o della prova: i motivi che chiedono diversa valutazione delle risultanze probatorie sono inammissibili se mirano a rinnovare il giudizio di merito.
  • La presenza di atti distrattivi prossimi al fallimento e la mancata rinvenibilità di beni o contropartite costituiscono indici significativi, che possono fondare la qualificazione come bancarotta fraudolenta documentale.
  • Se una norma che ha inciso sulla determinazione della pena viene dichiarata incostituzionale, le parti della sentenza basate su quella cornice edittale devono essere rinnovate dal giudice di merito alla luce dei criteri dell'art. 133 cod. pen.; la Cassazione può annullare limitatamente a quel profilo e rinviare.
  • L'autorità di cosa giudicata permane per tutti i punti non connessi al motivo annullato: l'annullamento parziale non comporta la riconsiderazione della responsabilità già accertata salvo collegamento diretto con la questione annullata.

Testo integrale

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