Sentenza n. 1495/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di Napoli, sezione quarta civile, n. 5194/2024 pubblicata il 17/12/2024 (R.G.3041/2020), notificata in data 21.06.2025 a mezzo pec, passata in giudicato in quanto non appellata in termini;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 5194/2024, quanto al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori di spese legali)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 5194/2024, che aveva condannato l’ASL al pagamento delle spese di lite del primo e del secondo grado in loro favore, quali avvocati dichiaratisi antistatari. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva il 21 giugno 2025 ed era passata in giudicato per mancata impugnazione. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, l’Amministrazione aveva corrisposto soltanto le spese liquidate per il primo grado dal Tribunale, senza versare integralmente quanto dovuto in base alla pronuncia d’appello. I ricorrenti hanno indicato differenze ancora dovute pari a euro 7.774,00 per il primo grado e euro 21.015,40 per il secondo grado. Hanno inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutte le condizioni per l’ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario: esistenza del giudicato, notifica del titolo esecutivo, decorso del termine dilatorio di 120 giorni e mancata prova dell’integrale adempimento. Ha ordinato all’ASL di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza della Corte d’Appello, pagando le somme ancora dovute entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Ha precisato che possono essere riconosciuti, oltre agli interessi, gli accessori funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali le spese di pubblicazione, esame e notificazione del titolo e degli atti accessori; non sono invece dovute le spese di precetto o di procedure esecutive insatisfattive, poiché il creditore sceglie liberamente tra esecuzione civile e ottemperanza e, scelta quest’ultima, non può trasferirvi i costi dell’esecuzione forzata. Il TAR ha nominato quale commissario ad acta il Prefetto di Napoli, o un suo delegato, attribuendogli il compito di provvedere al pagamento entro ulteriori 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, in caso di persistente inadempimento. Ha posto le spese del giudizio, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, a carico dell’ASL e ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La norma consente il giudizio di ottemperanza per ottenere l’adempimento, da parte della pubblica amministrazione, dell’obbligo di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio dalla notifica del titolo esecutivo costituisce, nella fattispecie, una condizione per procedere esecutivamente nei confronti dell’amministrazione e per accertare l’inadempimento rilevante ai fini dell’ottemperanza.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
Il commissario ad acta deve depositare la relazione sull’attività svolta, con richiesta di liquidazione del compenso e nota spese, nel rispetto del termine perentorio previsto dalla disposizione.
artt. 474 e ss. c.p.c.
Le spese di precetto e quelle relative a procedure di esecuzione forzata non sono riconoscibili nel giudizio di ottemperanza quando il creditore abbia scelto quest’ultimo rimedio, trattandosi di costi riferiti a un diverso procedimento esecutivo.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che condanni una pubblica amministrazione all’adempimento di un’obbligazione, quando siano provati il giudicato, la notifica del titolo esecutivo, il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e l’inadempimento, anche parziale.
- In presenza di un adempimento solo parziale, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di corrispondere integralmente le somme ancora dovute in forza del titolo giudiziale, fissando un termine per l’adempimento e nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Nel giudizio di ottemperanza possono essere riconosciuti, oltre agli interessi sulle somme liquidate nel giudicato, gli importi relativi alla pubblicazione, all’esame e alla notificazione del titolo e agli atti accessori funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza; non sono invece riconoscibili le spese di precetto o quelle di procedure di esecuzione forzata non satisfattive, riferibili a un diverso rimedio esecutivo scelto dal creditore.
- La nomina del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza, con attivazione subordinata all’istanza della parte e al mancato adempimento dell’amministrazione entro il termine assegnato dal giudice.
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