Cassazione Penale, Sentenza n. 10970/2022 del 25/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la declaratoria di estinzione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, sostenendo che l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale (Tribunale di sorveglianza di Roma, ordinanza 08/11/2016) aveva dichiarato estinta la pena residua di un anno e quattro mesi e che, ai sensi dell'art. 47, comma 12, Ord. pen., l'estinzione della pena detentiva comporta anche l'estinzione degli effetti penali derivanti dalla condanna, senza distinzione tra pena espiata e residua. In sostanza il ricorrente pretendeva che l'estinzione della pena residua producesse anche l'estinzione dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha confermato che l'affidamento in prova riguardava solo la pena residua (1 anno e 4 mesi) e che l'interdizione perpetua dai pubblici uffici era stata applicata per il reato di banda armata la cui pena principale era stata già integralmente scontata prima della concessione dell'affidamento. Inoltre la Corte ha richiamato la formulazione dell'art. 47, comma 12, Ord. pen., secondo cui l'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva e ogni altro effetto penale, "ad eccezione delle pene accessorie perpetue", concludendo che l'interdizione perpetua non si estingue per l'esito positivo dell'affidamento in prova nelle situazione delineata. Ha altresì rilevato che il precedente delle Sezioni Unite richiamato dal ricorrente riguarda la recidiva e non la questione delle pene accessorie perpetue. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 47, comma 12, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)
l'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue
La Corte interpreta la norma nel senso che l'affidamento in prova estingue la pena detentiva e gli effetti penali collegati salvo le pene accessorie di carattere perpetuo; pertanto l'interdizione perpetua dai pubblici uffici non si estingue con l'esito positivo dell'affidamento in prova.
art. 20 cod. pen.
Norma richiamata nel ricorso con riferimento alle pene accessorie; nel caso concreto non è risultata decisiva per modificare la valutazione svolta sulla base dell'art. 47 Ord. pen. e della temporizzazione dell'esecuzione della pena principale.
art. 28 cod. pen.
Disciplina l'applicazione delle pene accessorie in relazione al reato commesso; la Corte ha rilevato che l'interdizione perpetua era stata applicata per il reato di banda armata e che la pena principale relativa a quel reato era già stata interamente eseguita.
Sezioni Unite, sent. n. 5859 del 27/10/2011 (Marcianò)
Arresto richiamato dalla difesa che riguarda le conseguenze dell'esito positivo dell'affidamento in prova ai fini dell'applicazione della recidiva; la Corte di cassazione osserva che tale precedente non estende la sua portata alle pene accessorie perpetue e non può essere inteso come decisivo per l'estinzione dell'interdizione perpetua nel caso concreto.
Massime di principio
- L'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale estingue la pena detentiva e gli effetti penali collegati salvo le pene accessorie di carattere perpetuo: le pene accessorie perpetue (es. interdizione perpetua dai pubblici uffici) non si estinguono per questo istituto.
- Per valutare se un provvedimento estintivo incida su una pena accessoria occorre verificare il nesso temporale e sostanziale con la pena principale: se la pena principale cui la pena accessoria è collegata è già stata completamente eseguita prima dell'istituto estintivo, quest'ultimo non può incidere sull'accessorio.
- I precedenti di Cassazione vanno letti con attenzione nella loro portata: un arresto che riguarda le conseguenze sull'eventuale ricorrenza di recidiva non necessariamente si estende alle questioni sull'estinzione delle pene accessorie perpetue.
- In situazioni analoghe conviene verificare: a) la natura dell'accessorio (perpetuo o temporaneo), b) a quale reato è collegato e se la pena principale per quel reato è ancora in corso o è già stata eseguita al momento dell'istituto estintivo, c) l'esatta portata della norma estintiva invocata (es. art. 47 Ord. pen.).
- Quando si contesta l'esistenza o l'estinzione di una pena accessoria, documentare con precisione le date di esecuzione delle singole frazioni della pena principale e il testo/formulazione del provvedimento estintivo è essenziale per valutare la prevedibilità dell'esito.
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